Lo avevamo anticipato alcuni mesi fa, 12 NCC erano stati assolti con formula piena, oggi uscita la Sentenza con le motivazioni.
La querela era stata depositata dall'Associazione Tutela Legale Taxi alla Polizia di Frontiera di Fiumicino (guarda caso) nel luglio 2016;
le autorizzazioni venivano poste sotto sequestro cautelare dalla Procura di Ragusa.
Oggi la Sentenza evidenzia che:
"Sul punto giova sottolineare che, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 56/2020 (richiamata anche dal teste Ferri Mauro, Presidente dell'Associazione Anitrav, escusso all'udienza del 4.10.2024), ha ritenuto illegittima la previsione di cui all'art. 10 bis, comma 1, lett. e) D.L. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) ove impone, ai vettori NCC, di fare rientro nella rimessa al termine di ogni singolo servizio. Secondo la Corte, infatti, tale previsione comporta un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole sia perché il vettore, pur avendo la possibilità di prelevare e portare a destinazione il cliente in ogni luogo, sarebbe sempre obbligato a fare ritorno alla rimessa sia perché, alla luce della formulazione dell'art. 3 L. 21/1992, il servizio di NCC si rivolge ad una "utenza specifica" che può avanzare la propria richiesta anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici sicché, in concreto, non ricorrerebbe sempre la necessità di fare rientro alla rimessa per raccogliere le richieste dell'utenza. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'obbligo di disporre di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, anche In considerazione della circostanza, cosi come espressamente riconosciuto dal Tar di Pescara
n. 188/2019, che il servizio di NCC deve essere, tendenzialmente, rivolto alla comunità locale. Orbene, a prescindere dal sopracitato obbligo di fare rientro, alla fine di ogni servizio, presso l'autorimessa dichiarata, resta ferma la previsione di cui al comma 3, art. 3 L.21/1992, che testualmente prevede che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sicché è necessario che tali presupposti siano preesistenti alla data di presentazione della domanda ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio con conducente."
"In particolare, va rilevato che con specifico riferimento al caso de quo, non sussiste né la falsa dichiarazione o attestazione proveniente dagli imputati, idonea ad occultare o mascherare una data situazione quale, in particolare, quella della disponibilità delle autorimesse e delle sedi operative, né tantomeno il dolo generico, ovverosia la coscienza e la volontà di attestare falsamente al pubblico ufficiale fatti non veritieri, atteso che gli odierni imputati non agivano contro alcun dovere giuridico di dichiarare il vero."
"D'altra parte, dalle risultanze processuali è rimasto accertato che la Polizia Municipale eseguiva i controlli presso le sedi operative e le rimesse espressamente dichiarate dagli odierni imputati in occasione del rinnovo della autorizzazione di NCC, rilevando soltanto l'assenza delle autovetture, cui le autorizzazioni si riferivano, parcate all'interno delle rimesse."
Insomma crolla il teorema tassista romano per cui se hai la rimessa ma non ci parcheggi l'autovettura commetti un reato....
Bravi gli Avvocati, ma questo già lo avevavo detto!
Il Presidente
Mauro Ferri