Il Comune di Nocera Umbra sanziona gli NCC sospendendo le autorizzazioni per 6 mesi perchè esercitavano l'attività a Roma, il TAR Umbria annulla la sanzione chiarendo che : 
"Può aggiungersi che - una volta venuto meno, per effetto della sentenza n. 56/2020, l’obbligo di rientro nella rimessa ad ogni fine corsa, ma tuttavia sopravvissuto (nei più ragionevoli termini sopra ricordati) il vincolo territoriale, quale fondamento dell’esistenza stessa di una disciplina del settore – al fine di rendere più razionale la necessaria verifica dell’adempimento dell’obbligo di svolgere il servizio anche sul territorio comunale o provinciale, sembra logico attendersi che venga preventivamente individuata dalle Amministrazioni comunali una soglia minima sufficiente a far ritenere adempiuto l’obbligo. Tale parametro, da determinare in relazione alla domanda effettivamente esistente in sede locale ed a quella potenziale, potrebbe essere riferito sia alle giornate di utilizzazione della rimessa o comunque di presenza nel Comune di riferimento (quale indice presuntivo della messa a disposizione dell’utenza locale dell’autovettura), sia ad elementi diversi e più direttamente significativi, concernenti le modalità ed i tempi con i quali i titolari delle autorizzazioni di NCC si impegnano a riscontrare le richieste di servizio provenienti dal territorio. Lo strumento per disciplinare le verifiche in questione potrebbe essere il regolamento comunale sulla disciplina del servizio, previa consultazione e/o accordo con tutti i titolari delle autorizzazioni NCC."

Di fatto spetta ai Comuni porre le condizioni per l'operatività territoriale (Stazionamento in piazza in mancanza del servizio taxi, oppure adempiere a quanto previsto dal Decreto legislativo 422/1997 all'art. 14 commi 3 e 4:
"3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
b) l'integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
d) le modalità di determinazione delle tariffe;
e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.
4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone."

Gli operatori NCC erano difesi dall'Avv. Marco Piancatelli che è riuscito a far comprendere la questione controversa sulla operatività territoriale, ottenendo una Sentenza "innovativa".

Il Presidente
Mauro Ferri