L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 del Decreto RENT, oggi annullato dal TAR Lazio, così prevedeva:

“La conclusione dei procedimenti di immatricolazione, aggiornamento o rilascio della nuova carta di circolazione è comunque subordinata all’iscrizione nel RENT ovvero all’aggiornamento dei relativi dati”

Tale dettato, secondo il TAR Lazio "in primo luogo non rientra nell’ambito del mandato volto a individuare “le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le […] imprese dovranno registrarsi” e, in secondo luogo, istituisce un impedimento all’esercizio dell’attività d’impresa che risulta incoerente con le stesse indicazioni ricavabili dall’art. 10-bis, co. 3, del d.l. n. 135/2018."

Leggo invece il comunicato delle sigle taxi che scrivono: "Un primo importante passo nella direzione del ripristino di regole di base per il comparto è stato finalmente compiuto. Il Tar del Lazio respinge in toto i ricorsi presentati dalle strutture associative del mondo del noleggio da rimessa, contro il Decreto istitutivo del Registro Elettronico Nazionale dei Trasporti". Forse si sono persi qualcosa...

Nel documento correlato la Sentenza del TAR Lazio n. 10081 del 25/05/2025

Il Presidente
Mauro Ferri
 
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