Ora la questione ritorna al Comune di Roma che dovrà decidere se applicare per intero il nuovo “Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea”, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 51 del 27 maggio 2021, pubblicata all'Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 4 al 18 giugno 2021, oppure trovare soluzioni alternative al fine di migliorare e aumentare l'offerta dei servizi pubblici non di linea (Taxi e NCC) in ambito del territorio di Roma; visto anche la crescita della domanda turistica e di soggetti privati intervenuta in questi ultimi anni.
La Sentenza N. 8223/2023 del C.d.S. nello specifico, brevemente prevede che:
sul primo motivo di impugnazione (rientro in rimessa), la sentenza del TAR viene riformata dichiarando il ricorso ammissibile (smentendo quindi il presunto conflitto di interessi interno ad ANITRAV rilevato dal TAR) ma infondato nel merito, sul presupposto che le previsioni del Regolamento di Roma Capitale siano conformi alla legge e ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 56/2020;
- sui restanti motivi di impugnazione viene confermata la sussistenza di interessi disomogenei tra i vari associati già rilevata dal TAR (nonostante i noti precedenti di segno opposto), e le relative censure non vengono quindi esaminate nel merito.
Per quanto riguarda le previsioni del regolamento di Roma Capitale in materia di stazionamento in rimessa in attesa di prenotazioni (che noi contestavamo in quanto in ultima istanza finalizzate a reintrodurre il rientro in rimessa già oggetto di declaratoria di incostituzionalità), secondo il Consiglio di Stato “deve escludersi che la disposizione in questione si risolva nella (surrettizia) reintroduzione di un generalizzato “obbligo di rientro in rimessa”, trattandosi di una mera regolamentazione del “divieto di stazionamento” sul suolo pubblico, ferma la possibilità di effettuare fermata e la facoltà di ‘restare su strada’ se tra un servizio di trasporto e l’altro si riceve una nuova prenotazione, anche grazie all’impiego di strumenti tecnologici. Da qui, in definitiva, la legittimità dell’articolo 29, comma 1 in esame che, da un lato, riproduce il testo di norme di legge pacificamente in vigore e, dall’altro, non reintroduce disposizioni già dichiarate incostituzionali”.
Chiaramente speravamo di ottenere una pronuncia di diverso tenore, ma ci pare comunque importante che la suddetta motivazione – in particolare il riferimento alla “facoltà di restare su strada se tra un servizio di trasporto e l’altro si riceve una nuova prenotazione, anche grazie all’impiego di strumenti tecnologici” – seppure ancorata all’art. 3 della L. 21/1992, lasci spazio per continuare a sostenere l’interpretazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nel senso più favorevole alla categoria degli NCC, oltre a confermare la piena legittimazione in capo ad ANITRAV per farsene promotore nell’interesse dell’intera categoria rappresentata.
Ecco, abbiamo voluto sintetizzare quanto espresso in 14 pagine di sentenza; certo non siamo soddisfatti, avremmo voluto che il CdS rimandasse alla Corte costituzionale la discussione della legge 21/1992, come modificata dall'art. 10bis della l. 12/2019, per cui avevamo posto "la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della Legge Quadro per contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 41, e 117, commi 2, lett. e) e 4, Cost".; ma la Sezione V del C.d.S. se ne è guardata bene di farlo, probabilmente per non rischiare una smentita sulla propria consolidata opinione, espressa in più occasioni, in merito al servizio di NCC; ma siamo in Italia dove tutto ed il contrario di tutto è possibile. Dove, nel caso di specie il servizio di NCC viene, impropriamente, definito quale trasporto pubblico locale, ma non ha l'obbligo di esercizio e né una tariffa predeterminata dalla P.A. ed ancora non ha quelle caratteristiche fondamentali per essere definito un Trasporto Pubblico Locale.
Non abbiamo vinto, ma neanche perso: da questa e da altre Sentenze della Sez. V del C.d.S. abbiamo dedotto che:
1. siamo un Trasporto pubblico Locale (dice il C.d.S.),
ma l'art. 1 della legge 21/1992 definisce il servizio di NCC un servizio integrativo al Trasporto Pubblico Locale e non lo identifica come un TPL;
2. il noleggio con conducente deve soddisfare le richieste di servizio dei cittadini del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (dice il C.d.S.),
ma l'art. 3 detta che il servizio di NCC si rivolge ad una utenza specifica (quindi a chiunque ne faccia richiesta) e non generalizzata o indifferenziata (come specificato per il Trasporto Pubblico Locale) ed infatti all'art.11 comma 4 si legge che nel servizio di NCC "Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" e la Corte costituzionale sostiene che "Neppure è individuabile un inscindibile nesso funzionale tra il ritorno alla rimessa e le modalità di richiesta o di prenotazione del servizio presso la rimessa o la sede anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici" .. ed ancora.. "Il rigido vincolo imposto dal legislatore – derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4-bis dell’art. 11 della legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell’art. 10-bis – si risolve infatti in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non è solo in sé irragionevole – come risulta evidente se non altro per l’ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente – ma risulta anche sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità".
Inutile spingersi oltre, anche se di contraddizioni se ne potrebbero riportare a decine, ciò che invece è importante ed è auspicabile che la Sez. V del C.d.S. approfondisse meglio la questione NCC, leggendo la L. 21/1992 nel contesto più ampio dell'ordinamento legislativo attinente al Trasporto Pubblico Locale.
ANITraV continuerà ad andare avanti fino a quando il servizio di NCC non verrà identificato per ciò che effettivamente è, e non per quanto intendono le sigle sindacali del servizio di taxi, prima o poi il loro teorema illusionistico verrà da qualcuno completamente smascherato; come quando, per lunghi 10 anni, sostenevano che l'art. 29-1quater fosse in vigore, contrariamente a quanto da noi sostenuto. Il tempo ci ha dato ragione: sia la Corte di Cassazione che la Corte costituzionale hanno confermato quanto sostenuto da ANITraV; ci vuole perseveranza, impegno e onestà intellettuale.
Il Presidente
Mauro Ferri
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