Si ricorderà la vicenda dell’impresa esercente attività di NCC con autorizzazione slovena che, dopo aver aperto una succursale in Italia, richiedeva l’immatricolazione a noleggio con conducente alla Motorizzazione Civile di un veicolo con targa italiana e autorizzazione slovena. La Motorizzazione poneva un diniego e quindi l’impresa impugnava la pratica al TAR Lazio che con Sentenza 9364/2021 dava ragione all’impresa e ordinava alla Motorizzazione l’immatricolazione del veicolo ad uso NCC con targa italiana e autorizzazione slovena.

Il Ministero dei Trasporti, sollecitato dalle sigle sindacali Taxi, impugnava la Sentenza al Consiglio di Stato e il giorno 9 dicembre p.v. si terrà l’udienza.

A.N.I.Tra.V. come già anticipato ha presentato memoria ad Opponendum verso l’appello del MIMS (Ministero dei Trasporti) e quindi a sostegno dell’impresa slovena, ritenendo che sono inviolabili le disposizioni dei Trattati Comunitari europei, gli Avvocati che sosterranno l’Opponendum in aula, Giorgio Sicari e Francesco Vannicelli, hanno notificato alla controparte la memoria e depositato, ieri 6 dicembre, l’atto presso il Consiglio di Stato.

Si vuole qui fare un'analisi, non sulla vicenda in questione, ma sulle cause che hanno portato a questa, una situazione determinata dall’attività insensata di alcuni rappresentanti di sigle sindacali Taxi che lanciarono un boomerang contro il comparto Noleggio Con Conducente già nel 2008 con la proposta di modifica di legge contenuta nel famoso DL 207/2008 all’art. 29 c. 1quater.

L’intento di tali rappresentanti è sempre sembrato quello di proseguire un'attività di controllo sul rilascio dei titoli autorizzativi NCC e delle licenze Taxi, da sempre perseguita nelle Commissioni consultive delle Pubbliche Amministrazioni Locali, al fine del mantenimento e dell’incremento di un illegittimo valore economico delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate dai grandi Comuni italiani, nonché di una posizione di monopolio nel mercato e conseguentemente un controllo  sulla politica e sulle Amministrazioni locali.

L’operazione quindi, iniziata nei Comuni delle grandi città, è proseguita a livello nazionale convincendo le Istituzioni con un teorema fasullo, quello relativo al fatto che un'autorizzazione NCC, ottenuta in un Comune che non fosse Roma o Milano, abbia un valore economico di gran lunga inferiore a quello appunto rilasciato da dette grandi città, come si legge in taluni procedimenti penali aperti nei confronti di noleggiatori con autorizzazioni rilasciate da piccoli Comuni italiani, ma che poi operano in mercati diversi e riferiti alle menzionate grandi città, dove viene illustrato che tale comportamento sottrae denaro a detti grandi Comuni, ponendo anche in essere una sleale concorrenza (fondata sul valore della licenza) nei confronti dei titolari di licenze rilasciate appunto dalle grandi P.A. Locali (es. Roma).

Come detto, un teorema falso e perseguibile anche dal punto di vista penale, perché i vari "Pinocchio" hanno prospettato fasulle realtà, convincendo di qua e di là, diversi P.M. su un principio inesistente, contando sulla mancanza di conoscenza di una complessa e contrastante normativa, la legge 21/1992.

Oggi ribadiamo che quel boomerang sta tornando indietro e rischia di decapitare il settore Taxi, perché, per usare il solito proverbio, le bugie hanno le gambe corte e a tal proposito, alleghiamo quale documento che attesta l’illegittimità di quel valore economico della licenza, la Sentenza del Tribunale Tributario di Milano n. 1886/2015.

Pertanto, si auspica che la Politica, le Procure, i Tribunali Amministrativi e soprattutto le Pubbliche Amministrazioni Locali, aprano gli occhi e si studino la normativa riguardante i servizi pubblici non di linea e non prendano tutto per buono quanto riferito dal Pinocchio di turno.

Detto ciò, e in attesa che quel boomerang colpisca chi lo ha lanciato, attendiamo con serenità la prossima sentenza del Consiglio di Stato in merito alla vicenda slovena.

Il Presidente
Mauro Ferri


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