Il Parlamnto Italiano ha nuovamente sospeso l'entrata in vigore dell'art. 29, c. 1-quater del DL 207/2008.
Come si ricorderà nel 2008, a seguito delle pressioni del settore taxi, la Legge 15 gennaio 1992 n 21 veniva modificata in modo quasi integrale dall'art. 29 comma 1-quater del DL 207, convertito con modificazione a Legge 27 febbraio 2009 n. 14, in medesima data della conversione a legge il Governo però ne sospendeva l'efficacia attuativa ed applicativa, da allora sono passati ben 9 anni senza che venissero fatti interventi legislativi adeguati che rendessero applicabile detta modifica, privileggiando una serie di leggi che ne mantenessero sospesa l'efficacia.
Le varie norme di legge che in questi 9 anni hanno mantenuto congelato il cosidetto 29/1-quater, se pur salvando l'esercizio degli operatori NCC da regole restrittive ed incostituzionali, hanno però determinato un caos interpretativo sulle regole che normano l'attività del settore del noleggio con conducente.
Diverse Amministrazioni Pubbliche Locali, incalzate da innumerevoli esposti da parte di sigle sindacali del mondo taxi, hanno avviato sanzioni e procedimenti amministrativi di revoca dei titoli autorizzativi, gli stessi Tribunali Amministrativi Regionali hanno contribuito ad alimentare confusione sentenziando in modo diverso ed opposto.
Le Polizie Municipali delle grandi città italiane e le FF.OO., spesso hanno sanzionato gli operatori NCC sulla base di personali interpretazioni della norma ed altrettanto spesso dette sanzioni sono state annullate dai Tribunali.
Oggi la situazione normativa relativa al servizio di NCC rimane invariata dal 2009 e cioè:
- L'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008 è sospesa sino al 31/12/2018 e quindi alcun obbligo di rientro nella rimessa del comune che ha rilasciato l'autorizzazione è previsto, ciò è stabilito dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 1136 lett. b);
- Gli art. 3, 8 e 11 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 sono ad oggi contenitori vuoti così come enunciato dal Tribunale di Roma IX Sezione con Ordinanza n. 25857/2017 che inoltre afferma "...l’insussistenza degli obblighi degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di stazionamento dei mezzi all’interno della rimessa e di ricevere le prenotazioni presso le rispettive rimesse…”
Conseguentemente i vari fermi amministrativi delle autovetture degli NCC risulterebbero veri e propri abusi compiuti in forza di personali interpretazioni.
Il Presidente
Mauro Ferri
Roma lì, 8 gennaio 2018