Un importante risultato dell’attività istituzionale svolta da ANITRAV a tutela delle imprese del noleggio con conducente.

Con comunicazione trasmessa all’Associazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver esaminato, nell’adunanza del 7 luglio 2026, la segnalazione presentata da ANITRAV in relazione all’articolo 25, comma 2-bis, della legge regionale Lombardia n. 6 del 2012, introdotto dalla legge regionale n. 2 del 29 gennaio 2026.

La disposizione stabilisce che, ai fini del rilascio o del trasferimento di una licenza taxi o di un’autorizzazione NCC, sia necessaria l’iscrizione nel ruolo dei conducenti della provincia nel cui territorio si trova il Comune competente.

A seguito dell’intervento di ANITRAV, l’Autorità ha deliberato di inviare una lettera di monito alla Regione Lombardia, ribadendo le problematiche concorrenziali derivanti dall’introduzione di un requisito professionale strettamente collegato al territorio provinciale.

L’intervento di ANITRAV

Il 29 maggio 2026 ANITRAV aveva formalmente sottoposto alla Regione Lombardia una richiesta urgente di chiarimento interpretativo sulla portata della nuova disposizione.

L’Associazione aveva evidenziato come il testo della legge facesse espresso riferimento ai procedimenti di rilascio e trasferimento delle autorizzazioni, senza prevedere una disciplina transitoria riguardante le autorizzazioni NCC già rilasciate e pienamente efficaci prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2026.

Nonostante ciò, alcuni Comuni lombardi avevano iniziato a richiedere anche ai titolari di autorizzazioni preesistenti l’iscrizione nel ruolo della provincia territorialmente competente, prospettando, in caso di mancato adeguamento, il possibile venir meno dei presupposti necessari per conservare l’autorizzazione.

ANITRAV aveva quindi chiesto alla Regione di chiarire se il nuovo requisito dovesse applicarsi soltanto ai procedimenti di rilascio e trasferimento avviati dopo l’entrata in vigore della norma oppure anche alle autorizzazioni già esistenti.

In quest’ultima ipotesi, l’Associazione aveva chiesto di conoscere la specifica base normativa dell’estensione, i termini e le modalità dell’eventuale adeguamento e, soprattutto, se il mancato possesso del nuovo ruolo provinciale potesse realmente determinare la decadenza di autorizzazioni legittimamente rilasciate in precedenza.

Una questione che riguarda anche la libertà d’impresa

La problematica non è soltanto interpretativa.

Il collegamento obbligatorio tra iscrizione nel ruolo e singola provincia rischia infatti di creare una frammentazione territoriale del mercato, imponendo agli operatori requisiti ulteriori per esercitare la medesima attività in ambiti provinciali diversi.

Per questa ragione ANITRAV aveva trasmesso il proprio intervento anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad ANCI Lombardia, all’Unione delle Province Lombarde, alla Camera di Commercio Como-Lecco e, per conoscenza, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nella nota era stato evidenziato come la disciplina regionale dovesse essere coordinata non soltanto con la legge quadro nazionale sul servizio NCC, ma anche con i principi di libertà di iniziativa economica, proporzionalità, ragionevolezza, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.

ANITRAV aveva inoltre richiamato la posizione delle imprese che esercitano professionalmente il trasporto di persone mediante autobus con conducente e che risultano già in possesso di qualificazioni particolarmente rigorose, quali la Carta di Qualificazione del Conducente, l’idoneità professionale prevista dalla normativa europea, l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale e gli ulteriori requisiti stabiliti dalla legge n. 218 del 2003.

Secondo l’Associazione, tali qualificazioni non possono essere ignorate né duplicate mediante l’imposizione di ulteriori requisiti territoriali privi di un’adeguata giustificazione.

Il monito dell’Autorità alla Regione Lombardia

La risposta dell’AGCM conferma la fondatezza delle preoccupazioni sollevate da ANITRAV sotto il profilo concorrenziale.

L’Autorità ha richiamato quanto già affermato nella segnalazione AS2160 del 17 marzo 2026, pubblicata nel Bollettino n. 14 del 2026, dedicata alle problematiche concorrenziali connesse ai regolamenti e ai bandi comunali per il rilascio delle autorizzazioni NCC.

Alla luce di tali principi, l’AGCM ha invitato la Regione Lombardia ad adottare una normativa compatibile con le regole della concorrenza.

Ma vi è un passaggio ancora più significativo.

In attesa dell’eventuale modifica legislativa, l’Autorità ha chiesto alla Regione di fornire ai Comuni lombardi indicazioni interpretative pro-concorrenziali in relazione al requisito dell’iscrizione nel ruolo provinciale degli operatori NCC.

Ciò significa che, secondo l’Autorità, la disposizione non dovrebbe essere utilizzata dagli enti locali per introdurre ulteriori ostacoli territoriali all’attività delle imprese o per adottare interpretazioni restrittive suscettibili di compromettere autorizzazioni già rilasciate.

Un primo importante risultato, ma la questione resta aperta

L’intervento dell’AGCM rappresenta un rilevante riconoscimento dell’attività svolta da ANITRAV e della necessità di impedire che il mercato NCC venga ulteriormente frammentato attraverso requisiti territoriali provinciali.

La lettera di monito non determina automaticamente l’annullamento della disposizione regionale e non sostituisce un intervento legislativo della Regione o l’eventuale valutazione di un giudice.

Essa costituisce, tuttavia, un autorevole indirizzo istituzionale del quale la Regione Lombardia e i Comuni interessati non potranno non tenere conto nell’applicazione della norma e nella gestione dei procedimenti riguardanti gli operatori NCC.

Particolare prudenza dovrà essere adottata nei confronti delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2026.

In assenza di una chiara disposizione transitoria, non appare infatti ammissibile trasformare automaticamente un requisito previsto per il rilascio o il trasferimento dei titoli in una nuova condizione permanente di validità delle autorizzazioni già esistenti, arrivando persino a prospettarne la decadenza.

Un’applicazione retroattiva o estensiva della norma determinerebbe conseguenze rilevanti per la continuità aziendale, per l’occupazione e per gli investimenti effettuati dalle imprese sulla base di autorizzazioni legittimamente rilasciate.

ANITRAV continuerà a seguire la vicenda

ANITRAV esprime soddisfazione per il tempestivo intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha riconosciuto la rilevanza delle problematiche segnalate dall’Associazione.

Resta ora necessario che la Regione Lombardia dia seguito al monito ricevuto, intervenendo sulla normativa regionale e fornendo immediatamente ai Comuni indicazioni chiare, uniformi e rispettose dei principi di concorrenza.

L’Associazione continuerà a seguire attentamente la questione, tutelando le imprese associate coinvolte nei procedimenti già avviati e contrastando ogni interpretazione che possa determinare la decadenza o la limitazione di autorizzazioni NCC legittimamente rilasciate.

La tutela della professionalità degli operatori non può trasformarsi in uno strumento di chiusura territoriale del mercato.

I requisiti devono essere ragionevoli, proporzionati e realmente funzionali alla sicurezza e alla qualità del servizio, senza creare barriere amministrative prive di giustificazione o duplicare qualificazioni professionali già accertate dalle autorità competenti.

Il pronunciamento dell’AGCM costituisce quindi un primo, significativo passo nella direzione indicata da ANITRAV: garantire certezza giuridica alle imprese, uniformità nell’applicazione delle norme e pieno rispetto dei principi nazionali ed europei in materia di concorrenza e libertà di iniziativa economica

Il Presidente
Mauro Ferri