"Ora le Forze dell'Ordine, le Amministrazioni Pubbliche Locali e le sigle sindacali del mondo taxi non possono dire che non è chiaro che il 29/1-quater DL 207/2008 non è mai entrato in vigore e l'istigazione di alcuni rappresentanti sindacali dei tassisti romani, alla luce di quanto già da tempo ha sostenuto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed oggi il Presidente della Repubblica, risulta dolosa e, conseguentemente, apre le porte a possibili procedimenti penali proprio nei confronti di quei soggetti che da anni stanno cagionando danni irreparabili alle imprese del mondo NCC" - Queste le dichiarazioni del Presidente ANITraV Mauro Ferri che aggiunge - "La nostra Associazione metterà in atto tutti gli interventi necessari, di carattere civile e penale, nei confronti di chi ha cagionato tanti danni agli operatori NCC che si sono visti perseguitati dall'illusionismo di certi personaggi del mondo taxi, i quali hanno coinvolto, in tutto questo sporco gioco, agenti delle Forze dell'Ordine, Comuni e Regioni, spingendoli a revoche di autorizzazioni poichè gli operatori NCC non si attenevano alle disposizioni del 29/comma 1-quater DL 207/2008." - ed ancora - " Da oggi ogni ulteriore azione mossa nei confronti delle imprese NCC sulla base del 29/1-quater DL 207/2008 e messa in atto da chiunque sia, verrà perseguita nelle sedi giudiziarie ritenute più opportune."
Si precisa che il Ricorso al Presidente della Repubblica nasce dall'impugnazione di un Bando di Concorso per il rilascio di autorizzazioni NCC, emesso in data 2 febbraio 2014 dal Comune di Torre Cajetani (FR), nel quale venivano richiesti dei requisiti, per la partecipazione e l'assegnazione delle autorizzazioni, che si incardinavano alla modifica apportata alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 dal 29/comma 1-quater DL 207/2008. L'ANITraV immediatamente inviava una nota al Comune invitandolo a modificare il Bando adducendo la non entrata in vigore della norma su cui fondava lo stesso, il Comune respingeva i rilievi esposti nella nota. ANITraV allora interveniva sostenendo Giuseppe Di Resta nel ricorso di impugnazione del Bando di Concorso .
Questi alcuni estratti dal DPR (Decreto Presidente della Repubblica) :
"...considerato che la disposizione contenuta nell'art. 1, lett f) del bando, che subordina il rilascio dell'autorizzazione all'osservanza dell'obbligo che la sede del vettore e la rimessa siano situate nel territorio del comune di Torre Cajetani, ha previsto un requisito non applicabile almeno sino al 31 dicembre 2014, per il differimento a tale data dell'entrata in vigore dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 207/2008, che ha modificato l'art. 3 della legge n. 21/1992 (legge quadro)"
In merito al Ruolo dei Conducenti:
"Ne invero, può essere accolta l'argomentazione difensiva che opera una distinzione tra i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione (art. 1 del bando) e quelli di partecipazione al concorso, sia perchè detta distinzione non è riscontrabile nelle disposizioni del bando, sia perchè palesemente irragionevole"
Roma lì, 21 settembre 2016
Segreteria di Presidenza