"Non avevo dubbi, i nostri associati avevano ragione in tutto e per tutto, trattati come delinquenti da un maggiore dei vigili di Pomigliano D'Arco, costretti a portare materialmente anche le "targhette" al detto maggiore e per altro denunciati alla Procura della Repubblica di competenza sempre dallo stesso; ora il TAR della Campania ci da ragione e non solo sul fatto che le autorizzazioni non potevano essere revocate in quel modo maldestro ma anche sul merito e cioè che il Comune di Pomigliano D'Arco operò in applicazione del comma 1 quater dell'art. 29 DL 207/2008 convertito in Legge 27 febbraio 2009 n. 14 che invece non poteva essere applicata poichè "una disposizione (il testo “novellato” dell’art. 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) non (ancora) in vigore, cosicché l’atto qui gravato è sicuramente affetto dal denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge." " continua il Presidente Ferri " il merito di questa importantissima vittoria va sopratutto alla bravissima Silvia Armati con la quale ci abbiamo creduto fino in fondo e che con il resto dello staff del nostro legale (Valentina Porro e Marco Piancatelli) sta operando in tutto il territorio nazionale e non solo (vedi Corte di Giustizia Europea). Ora" continua il Presidente Ferri " la sentenza verrà depositata alla Procura dove inviammo l'esposto contro il Comune di Pomigliano e contro l'operato dell'intransigente maggiore, a sostegno dello stesso, per altro proprio da li potremmo avere delle belle sorprese poichè mi sembra che tutto mosse da una segnalazione di una pseudo associazione nazionale di stampo romano...ma andiamo con calma, qui dobbiamo solo portare la legalità tra la categoria e tra le Amministrazioni Pubbliche che non possono pensare di operare illegittimamente per accontentare gli elettori di turno..."
L'avvocato Silvia Armati soddisfatta:
"Un vero grande risultato, che proviene dalla ragionevolezza interpretativa delle norme che via via hanno prima sospeso e poi confermato la sospensione del comma 1 quater dell'art. 29 DL 207/2008 convertito in L 14/2009, ora oltre ai Giudici di Pace che hanno sancito la non entrata in vigore della suddetta norma, oltre alle dichiarazioni dello stesso Ministero dei Trasporti e le illustrazioni esplicative dell'iter legislativo parlamentare, abbiamo anche una sentenza del TAR che conferma quanto dai noi sostenuto : l'attuale Legge in vigore per i servizi pubblici non di linea è quella originaria emanata il 15 gennaio 1992 denominata Legge Quadro per i servizi pubblici non di linea sulla quale devono incardinarsi Leggi Regionali e Regolamenti Comunali"
Ufficio Stampa
A.F.