Il ricorso presentato dall'A.N.I.Tra.V. per l'annullamento dell'ordinanza 402 del 14/6/2013 del Comune di Venezia, come purtroppo immaginavamo, è stato dichiarato inammissibile da parte dell' dell'Associazione. Essendo l'ordinanza n. 402 a nostro giudizio illegittima ed irrazionale, avevamo deciso di impugnare la stessa facendo presentare ricorso ad alcuni associati e noi con memoria ad adiuvando (proprio per non incorrere in un'eventuale inammissibilità), ma all'ultimo momento codesti hanno deciso di tirarsi indietro, l'Associazione pur di perseguire il suo scopo principe: la tutela degli interessi di tutti gli operatori NCC (che abbiano questa o quella autorizzazione) affinché possano operare nella piena legalità e legittimità, ha comunque presentato il ricorso. Ricorso che di fatto è stato dichiarato inammissibile non per le motivazione addotte dall'ANITraV ma ancor prima è stata scrutinata l'eccezione di inammissibilità presentata sia dalla parte resistente che dai controinteressati, con il risultato della dichiarazione di inammissibilità, solo per un presunto motivo di conflitto di interesse all'interno dell'Associazione. Di fatto, già in questa fase il giudice dichiara che “il provvedimento assegna ai titolari di autorizzazione rilasciate da comuni diversi da quello di Venezia, una deteriore posizione giuridica” confermando in parte quanto proposto nel nostro ricorso. A tale sentenza, ed alle successive modifiche ulteriormente restrittive, si potrebbe ricorrere ma non avendo l'Associazione avuto alcun supporto procedurale/tecnico dagli associati interessati, ritiene di non procedere al fine di non gravare con ulteriori cospicue spese anche sugli altri associati. Ilaria De Guz Segreteria di Presidenza Roma 22/01/2014 questo articolo può essere ripubblicato su altri siti e materiali informativi solo citando la fonte e il link (www.anitrav.com - link a questa pagina)