Con la sentenza N. 04859 /2026 del 17/06/2026, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Nocera Umbra e confermato l'annullamento dei provvedimenti con cui erano state sospese alcune autorizzazioni NCC per presunta violazione del vincolo territoriale.
La pronuncia rappresenta un importante chiarimento per tutto il settore del noleggio con conducente; il Consiglio di Stato afferma un principio fondamentale: non è possibile applicare sanzioni gravi come la sospensione dell'autorizzazione sulla base di accertamenti limitati a pochi giorni o fondati esclusivamente sul mancato rientro in rimessa per brevi periodi.
Così in Sentenza:
“Ciò posto, la prova della mancata utilizzazione continuativa della rimessa ubicata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione è certamente condizionata anche dalle modalità di svolgimento del servizio, soprattutto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 che ha reso non necessario tornare alla rimessa al termine di ogni singolo servizio (art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale). Il vincolo territoriale, espresso dal requisito della disponibilità della rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, non è più strettamente connesso alle modalità di svolgimento del servizio (il rientro in rimessa al termine di ogni servizio) e il suo contenuto va ricostruito anche in relazione alla possibilità di utilizzare «strumenti tecnologici» per le prenotazioni (che non obbliga il noleggiatore a recarsi presso la sua rimessa per ricevere le prenotazioni) e alla possibilità che «il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente [possano] avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» (art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge n. 21 del 1992). L’obbligo funzionale di servirsi della rimessa (ossia, come si è già osservato, il collegamento funzionale tra disponibilità della rimessa e garanzia che il servizio sia prestato prevalentemente a beneficio del territorio comunale di riferimento) si traduce, pertanto, nell’accertamento che il servizio di autonoleggio non venga svolto in modo continuativo al di fuori del territorio comunale di riferimento.”
La sentenza conferma quindi che il rispetto delle regole deve valere per tutti, ma che altrettanto imprescindibili sono il rispetto delle garanzie procedimentali, la corretta istruttoria e la certezza del diritto.
ANITRAV accoglie con favore questa decisione, che restituisce equilibrio a un dibattito troppo spesso caratterizzato da interpretazioni estensive e da letture ideologiche della normativa.
Colpisce, inoltre, che anche in questo giudizio vi sia stato chi ha sostenuto la legittimità di provvedimenti fondati su verifiche limitate a pochi giorni di osservazione. Il Consiglio di Stato ha invece ricordato che in uno Stato di diritto le sanzioni non possono basarsi su presunzioni o su controlli parziali, ma devono poggiare su accertamenti completi, proporzionati e adeguatamente motivati.
È un principio che ANITRAV sostiene da sempre: il contrasto agli abusi è doveroso, ma non può trasformarsi in una caccia alle streghe contro operatori regolarmente autorizzati.
Un ringraziamento particolare va all'Avv. Marco Piancatelli che ha seguito gli NCC di Nocera Umbra.