Nella data di ieri 19/12/22 lo Studio Legale Hogan Lovells ha notificato per conto di ANITraV il ricorso in appello al Comune di Roma ed ai controinteressati al fine di impugnare l'assurda Sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto inammissibile il ricorso presentato avverso al nuovo Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare alle modalità di accesso alla ZTL e corsie preferenziali per gli NCC.

Vogliamo qui ricordare  le disposizione dell'art. 29 del nuovo Regolamento di Roma Capitale, non ancora entrato in vigore per la mancanza della Delibera di Giunta comunale necessaria all'attuazione del provvedimento:
Articolo 29 – Norme per l’esercizio del servizio N.C.C. nel territorio di Roma Capitale
"1. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. la cui autorizzazione è stata rilasciata da Roma Capitale deve avvenire esclusivamente all’interno delle rimesse, comunicate al gestore del servizio individuato dall'Amministrazione Capitolina mediante la piattaforma Taxi NCC Web, in cui i veicoli devono sostare, a disposizione dell’utenza, salvo i casi nei quali durante lo svolgimento di un servizio, ovvero alla fine di uno stesso ovvero al termine dell’ultimo servizio prenotato, mentre si fa ritorno in rimessa, si riceva una nuova richiesta di servizio. Le prenotazioni di trasporto per il servizio N.C.C. sono effettuate presso le rimesse o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Nell’esercizio del servizio di noleggio da rimessa è fatto divieto di stazionamento su suolo pubblico in attesa di prenotazione. È invece consentita in ogni caso la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
2. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l’accesso al territorio di Roma Capitale ed alla ZTL è consentito ai titolari di autorizzazione di N.C.C. rilasciate da altri Comuni che autocertifichino - anche con mezzi telematici - l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della succitata Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii..Il periodo di tempo di accesso al territorio di Roma Capitale ed alla ZTL è strettamente legato alla durata dei servizi richiesti, anche prenotati dopo l’accesso al territorio di Roma Capitale. Allo scopo di agevolare il controllo sul numero dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. in attività sul territorio di Roma Capitale e di ridurre le congestioni di traffico in particolare all’interno delle ZTL, è demandato alla Giunta Capitolina, previo parere della Commissione Permanente Mobilità, stabilire le modalità e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per l’accesso alle ZTL e all’uso delle corsie preferenziali presenti sul proprio territorio, nonché delle altre facilitazioni previste per i servizi pubblici, da parte di titolari di autorizzazioni N.C.C. rilasciate da altri Comuni, dietro presentazione di apposita istanza con autocertificazione prevista dalla Legge n. 21/1992. Per i titolari di autorizzazioni N.C.C. che non abbiano rimesse nel territorio di Roma Capitale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 della Legge n. 21/1992, la Giunta Capitolina prevedrà modalità di autorizzazione su base giornaliera o settimanale e comunque connesse alla durata autocertificata dal titolare dei servizi per i quali si richiede l’accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali. Al termine del periodo autorizzato, in presenza di ulteriori servizi assunti in conformità alla normativa vigente, il titolare può richiedere una nuova autorizzazione all’accesso alle ZTL e all’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione. Restano fermi gli obblighi per i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente previsti dall’art. 11 della Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii..
3. Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento, sulle norme per l’esercizio del servizio N.C.C. nel territorio di Roma Capitale si tiene conto anche delle prescrizioni previste dall’art.10 bis della L. n. 12 del 11 febbraio 2019 e ss.mm.ii..”


Nel ricorso in appello al CdS sono segnalate altre criticità come:
l'art. 8, comma 3, del Nuovo Regolamento; 
artt. 21, comma 1, lett. b) en49, comma 2, del Nuovo Regolamento.

Ora non rimane che attendere, auspicando che il Consiglio di Stato  si attenga nella decisione ai principi costituzionali e che possa essere illuminato anche dall'ultimo parere  dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Maciej Szpunar, pubblicato sul nostro sito nell'ultimo articolo e ripreso da diversi quotidiani e settimanali.

Il Presidente
Mauro Ferri


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