L’art. 2, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, ha modificato l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando il termine dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2021.
Ciò comporta anche la proroga di validità di alcuni documenti di viaggio quali: abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il rilascio o conferma della validità, nonché per la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Ne consegue che: tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: perciò fino al 31 marzo 2022. Invitiamo gli operatori del Noleggio Con Conducente a prendere visione delle tabelle di sintesi allegate, fornite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,  per avere contezza delle relative scadenze.
 
Ilaria de Guz
 


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