Secchiate di fuffa gettate sulla questione Decreti e NCC per salvare la faccia con gli USA che chiedono l'eliminazione dei limiti imposti alle imprese NCC, così ha pensato di cavarsela il Viceministro Rixi; ma non basta!
La vera questione è altra, il Viceministro del MIT, padre dell'irragionevole modifica alla legge sui servizi pubblici non di linea del 2019, che ha visto penalizzare i soli operatori NCC e che ha territorializzato l'esercizio dell'attività al solo territorio provinciale dove cade il Comune rilasciante l'autorizzazione, vive in un altro mondo; infatti, mentre gli NCC italiani oggi vengono costretti a esercitare l'attività con irragionevoli limiti, le imprese provenienti in Italia da Stati membri della U.E. possono tranquillamente esercitare la loro attività in Italia secondo quanto previsto dai Trattati Comunitari in forza di principi quali: la libertà di stabilimento e la libera circolazione di persone, beni e servizi in ambito dell'Unione Europea.
La norma Rixi/Maccanti e che sta coinvolgendo il Ministro Salvini, sembrerebbe soddisfare esclusivamente il mondo taxi e non certo le imprese del noleggio con conducente che dal 2019 stanno battagliando affinchè tale scempio venga eliminato; NCC che hanno dalla loro parte l'AGCM e la Corte costituzionale che già è intervenuta per ben due volte sulla questione (rientro in rimessa per ogni singolo servizio e blocco del rilascio delle autorizzazioni dechiarandone l'incostituzionalità).
Obblighi e limiti che fanno fare un salto indietro al mondo NCC, un ritorno al Medioevo, "chi sei, dove vai?... un fiorino", ma che offrono al mondo taxi un proficuo monopolio nel trasporto persone nelle grandi città; piace riportare una parte della Sentenza 137/2024 della Corte costituzionale: "L’art. 10- , comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, si porrebbe quindi in bis contrasto:a) con l’art. 3 Cost., in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, potendosi dubitare sia della sua intrinseca razionalità sia dell’esistenza di una connessione razionale tra il mezzo apprestato e l’obiettivo perseguito; b) con l’art. 41, primo e secondo comma, Cost., potendo tradursi in un’istanza protezionistica che determina un’indebita barriera all’ingresso nel mercato, senza peraltro essere riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività; c) con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49 TFUE, in quanto si risolverebbe in una restrizione della libertà di stabilimento garantita da quest’ultimo, né proporzionata, né giustificata da un motivo imperativo di interesse generale" ed ancora - "Con riferimento al settore del NCC, di recente questa Corte ha affermato che «i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere […] adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire» (sentenza n. 36 del 2024) e ha parimenti rimarcato l’esigenza di una «connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore […] e il fine che questi intende perseguire» (sentenza n. 8 del 2024)." ma c'è dell'altro - "La Corte di giustizia UE, in riferimento all’applicazione del suddetto art. 49, ha chiarito che questo garantisce la libertà di stabilimento anche nei rapporti tra imprese che forniscono il servizio di taxi e imprese autorizzate per il servizio di NCC".
Quindi Illustre Viceministro, ci risparmi la fuffa e provi ad ascoltare le Associazioni del settore NCC che chiedono la sospensione dell'efficacia dell'art. 10bis della l. 12/2019 e dei conseguenziali Decreti ministeriali per i prossimi due anni ed apra immediatamente un tavolo per una vera riforma sui servizi pubblici non di linea, più moderna e che sia di interesse generale e non indirizzata a tutelare il soli tassisti; faccia il Viceministro della Repubblica italiana e non altro.
Il Presidente
Mauro Ferri