E' meraviglioso accorgersi che ci sono Giudici che hanno voglia di studiarsi le cause a loro assegnate, è il caso del Giudice di Pace di Lucca, Dott.ssa Claudia Pacini a cui vanno i nostri complimenti per aver centrato le problematiche relative al foglio di servizio previsto dalla contestata modifica della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Cade così un altro baluardo tassista, quello di mettere in difficoltà i clienti degli NCC a tal punto di preferire un taxi per non dover vedersi tracciato nei propri spostamenti.

L'ANITraV fu la prima a sollevare la problematica della Privacy, chiedendo propriò all'Autority competente un parere e il Garante della Privacy si pronunciò negativamente in merito al Foglio di Servizio, peraltro questo è anche uno dei motivi per cui il MIMS non ha mai fatto nascere il Foglio Elettronico di servizio.

Il Parere negativo fu anche indirizzato all'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mr. Danilo Toninelli e che vogliamo ricordare allegandolo nel documento correlato riportato di seguito insieme alla Sentenza n. 841/2021 del 28/02/2022 del GdP di Lucca che ha annullato il verbale di contestazione che aveva prodotto il fermo amministrativo (art. 85 comma 4 del CdS) del veicolo di un operatore NCC il quale non aveva compilato il foglio di servizio e ne aveva a bordo i 15 fogli di servizio dei giorni precedenti.

Sarebbe bene che anche i Magistrati della V Sez. del Consiglio di Stato si studiassero la normativa sugli autoservizi pubblici non di linea, seguendo con dedizioni le indicazioni delle varie Autority come AGCM, ART e Privacy, corredando lo studio con una profonda lettura della Sentenza n. 56/2020 della Corte costituzionale comparandola con le stesse modifiche apportate alla legge 21/1992 nel 2019.

Sapere che ci sono Giudici come la Dott.ssa Pacini ci da ancora la speranza che ancora esiste in questo Paese chi ha la forza della ragionevolezza e la voglia di capire.

Il Presidente
Mauro Ferri


©RIPRODUZIONE RISERVATA
Le informazioni pubblicate in questa pagina sono di proprietà di A.N.I.Tra.V. chiunque voglia riprodurre anche parte del contenuto sui propri supporti Web e non, è tenuto ad informare la direzione all'indirizzo e-mail anitrav@anitrav.com e riportare in chiaro il link della fonte.