“Egregio Collega,

rispondo alla Sua “Lettera aperta alla categoria 22.07.2014”, pubblicata sul Blog.

Nella lettera si afferma testualmente : “CNA, al cui rappresentante Giuseppe Rapetti è stata revocata un’autorizzazione NCC, per uso difforme (revoca confermata sia dal TAR che dal CDS)”.
 
L’indicazione del mio nome non lascia dubbi circa il destinatario e la vicenda.

Preliminarmente, contesto nella maniera più assoluta che si è trattato di una revoca motivata per uso difforme.

Nella specie, un Comune ha contestato che l’autovettura non rientrava regolarmente nell’autorimessa territoriale a seguito dei servizi giornalieri.
Aggiungo che nella specie trattavasi di un’Autovettura regolarmente immatricolata dalla Società Cooperariva che dispone, non solo su Roma Capitale ma anche sul resto del territorio nazionale ,oltre all’autorimessa in questione,con regolari contratti autorimesse per complessivi 2000 m

Nell’attesa di un giudizio nel merito,  sarebbe opportuno, per una corretta informazione,  pubblicare quanto l’Autorità garante del mercato e della concorrenza ha segnalato al Governo ed al Parlamento in ordine al noto emendamento “killer” introdotto all’improvviso, senza negoziazione politica e sociale, quindici muniti prima del voto di fiducia in sede di conversione del milleproroghe
Il problema ha carattere generale e non riguarda esclusivamente la mia Azienda.

E’ noto che su questo punto sia il TAR del Lazio che l’Antitrust hanno espresso una ferma critica all’obbligo di rientro nell’autorimessa comunale, con remissione della questione alla Corte di Giustizia europea.
Il provvedimento è stato impugnato al TAR competente.

Risponde al vero esclusivamente che il TAR ed il Consiglio di Stato hanno respinto la sola istanza di sospensiva del provvedimento comunale, non ritenendo l’esistenza di un pregiudizio economico irreparabile per l’Azienda, titolare di altre licenze.

Per converso, sia il TAR che il Consiglio di Stato non hanno dichiarato la legittimità del provvedimento comunale.

Infatti, la causa è litispendenze nel merito e il rigetto della sospensiva non significa che il provvedimento di revoca è legittimo, avendo l’esclusivo valore di negare un danno irreparabile.

Di conseguenza, la legittimità della revoca è ancora da accertare e si confida nel buon esito del giudizio.


Le faccio presente che la Categoria ha un enorme interesse a che la causa sia vinta nel merito, per far dichiarare definitivamente che l’obbligo del ritorno in rimessa territoriale è illegittimo sul piano della libera concorrenza ed incostituzionale.

Tanto premesso, Le faccio presente che la Sua dichiarazione mi sta creando un grave danno all’immagine aziendale, stante l’affermazione di uso difforme della licenza NCC, che, generica com’è, lascia supporre ipotesi diverse di uso difforme.

Pertanto, Le chiedo una formale rettifica, con assoluta urgenza e con la massima divulgazione.

In mancanza, per la tutela dell’immagine dell’Azienda e mia personale, sarò costretto a dare mandato ai miei Legali per le azioni di legge.


Distinti saluti.

Giuseppe Rapetti.