Il nostro associato, difeso dall'Avv. Marco Piancatelli, era stato accusato dal PM di Velletri, su segnalazione dei soliti rappresentanti del settore taxi, di non rimettere l'autovettura nel comune di Gorga e che, al fine di non farsi controllare, avrebbe pagato il Comandante della Polizia Locale, proprietario del garage dato al noleggiatore in comodato, 50,00 euro al mese. In tal modo si sarebbe sottratto "ai controlli sull'osservanza dei presupposti di legge sul rilascio, rinnovo e osservanza della licenza", nonchè "non aveva sede operativa nel comune di Gorga", "non era presente alcuna targa indicante la presenza di una rimessa" ed infine che il veicolo del noleggiatore "non era mai stato notato circolare nel comune".
Il PM di Velletri interpretando erroneamente la normativa riferita al settore NCC aveva individuato che l'obbligo di rimettere l'autovettura nella rimessa di cui l'autorizzazione era condizione imprescindibile per il rilascio ed il mantenimento del titolo autorizzativo, la Corte Penale di Appello nella sentenza smantella il teorema della Procura di Velletri stabilendo che "...la circostanza che la rimessa non fosse utilizzata è del tutto irrilevante giacchè il quadro normativo richiede la disponibilità di una rimessa scollegata dall'effettivo utilizzo...".
Ecco che:
1- dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito chiaramente che l'operatore NCC in ambito di un contratto di servizio può liberamente esercitare fuori dal territorio del comune rilasciante l'autorizzazione;
2- dopo la sentenza del Tribunale di Roma sulla vicenda UBER che ha evidenziato il vuoto normativo determinato dalla sospensione dell'efficacia del c. 1-quater dell'art. 29 DL 207/2008 e che conseguentemente dal 2008 ad oggi gli art. 3, 8 e 11 della L. 21/1992 sono abrogati;
3- dopo questa sentenza della Corte di Appello Penale che nell'assolvere il nostro associato dal fatto di non rimettere il veicolo NCC nella rimessa del comune rilasciante l'autorizzazione ha ritenuto "...del tutto irrilevante giacchè il quadro normativo richiede la disponibilità di una rimessa scollegata dall'effettivo utilizzo...";
la mistificazione di certi personaggi del settore taxi si è palesata, il vero reato da tempo lo stanno commettendo loro nell'ingannare le Amministrazioni Pubbliche Locali e Forze dell'Ordine che continuano a dissipare denaro pubblico perseguendo gli operstori NCC senza ragion veduta e solo perchè sollecitati da alcuni responsabili sindacali del settore taxi.
Ringrazio il grande lavoro fatto dallo staff ANITraV e dall'Avv. Marco Piancatelli che hanno ancora una volta portato a casa una giusta e meravigliosa vittoria.
Roma lì, 27 giugno 2017
Il Presidente