Di pochi giorni l’Ordinanza del Consiglio di Stato che sospende l’efficacia della Sentenza n. 9364/2021 del TAR Lazio in merito alla vicenda di una impresa NCC slovena (si ricorderà che a seguito dell’apertura di una succursale in Italia, precisamente a Roma, chiedeva di immatricolare un veicolo ad uso NCC alla Motorizzazione Civile del MIMS (Ministero dei Trasporti) trovando un diniego, cosicché non poteva dare inizio all’attività lavorativa in Italia).
La Sentenza del TAR Lazio, sulla base di diverse sentenze della Corte di Giustizia europea, disponeva l’immatricolazione del veicolo ad uso NCC in Italia pur avendo l’impresa autorizzazione slovena.
Il Tar Lazio riportava nella Sentenza quanto sancito da una delle ultime disposizioni della Corte di Giustizia UE : “La libertà di stabilimento, che l'articolo 49 TFUE attribuisce ai cittadini dell'Unione, implica per essi l'accesso alle attività autonome ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini. Essa comprende, conformemente all'articolo 54 TFUE, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale all'interno dell'Unione, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un'agenzia.”. Il principio di diritto ora riportato è stato completato e concluso sancendo che “ammettere che lo Stato membro di residenza possa liberamente riservare un trattamento diverso per il solo fatto che la sede di una società si trovi in un altro Stato membro svuoterebbe di contenuto l'articolo 49 TFUE.”. (Corte giustizia UE sez. II - 14/05/2020, n. 749).
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto di sospendere l’efficacia della Sentenza 9364/2021 del TAR Lazio con due righe, per le seguenti motivazioni:
“Considerato che l’appello presenta apprezzabili profili di fumus boni iuris laddove contesta l’erroneità dell’interpretazione della normativa nazionale fornita dalla sentenza impugnata, che non pare presentare prima facie i ravvisati profili di incompatibilità con il diritto eurounitario e in specie con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; Rilevato che sussiste anche il periculum in mora, risultando, nella comparazione degli opposti interessi, prevalenti quelli pubblici rappresentati dal Ministero appellante e perciò ricorrente l’esigenza di impedire un pregiudizio grave e attuale, in effetti derivante ai medesimi dalla mancata sospensione dell’appellata sentenza…”
In breve, accade che l’art. 8 della l. 21/1992 prevede che per immatricolare un veicolo ad uso NCC si necessita di una autorizzazione rilasciata da un comune italiano e quindi, nel caso di specie, essendo l’autorizzazione di altro ente di altro Stato, la Motorizzazione non voleva concedere l’immatricolazione del veicolo; secondo il Consiglio di Stato tale diniego non violerebbe l’art. 49 del TFUE e quindi la libertà di stabilimento, nonché i principi di libera circolazione di beni, persone e servizi all’interno della Unione Europea.
Attendendo, con trepidazione, di sapere come il Consiglio di Stato pensa che l’azienda con succursale in Italia e autorizzazione slovena possa lavorare in Italia, nel rispetto dei principi dettati dal TFUE e dalla Corte di Giustizia europea, l’ANITraV, membro del tavolo tecnico presso la Commissione Trasporti UE, ha immediatamente inviato una nota alla Commissione UE, affinché la DG MOVE richieda l’intervento della Corte di Giustizia europea al fine di avere un parere sulla vicenda appena esposta.
Segreteria di Presidenza
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