Cercheremo di essere sintetici il più possibile per evitare sbadigli.
La Legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto/legge 14 dicembre 2018, n. 135, che riguarda disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
All'interno di tale norma, con un emendamento furono inseriti una serie di vincoli operativi per il noleggio con conducente tra cui:
1. obbligo di avere una rimessa e una sede operativa per ciascun Comune rilasciante il titolo autorizzativo NCC (cioè se hai 5 autorizzazioni rilasciate da 5 comuni diversi devi aprire 5 rimesse e 5 sedi operative, quindi dovresti pagare 10 affitti di locali per esercitare - dettato irragionevole);
2. per ogni singolo servizio venne previsto il rientro in rimessa prima di svolgere il servizio successivo (dettato irragionevole);
3. quale strumento di controllo al fine di verificare il corretto esercizio nel rispetto dei punti 1. e 2. sopra descritti, venne stabilito la compilazione e la tenuta per 15gg di un foglio di servizio da tenere a bordo del veicolo e copia conforme presso la rimessa al momento dell'uscita, in attesa dell'entrata in vigore del foglio di servizio elettronico (impraticabile poichè impossibile avere una copia conforme visto che la copia conforme è la riproduzione di un documento originale, certificata da un pubblico ufficiale o da un soggetto autorizzato, che attesta la piena corrispondenza con l'originale - dettato irragionevole);
Inoltre, al fine di rendere operative le sopra menzionate disposizioni, veniva demandato al Ministero dei Trasporti l'emanazione di tre Decreti Attuativi:
a. Creazione del Registro Elettronico RENT, dove gli operatori NCC avrebbero dovuto inserire i propri dati per iscriversi come NCC;
b. Creazione di un'applicazione atta produrre un foglio di servizio elettronico;
c. Determinare regole per le piattaforme di interconnessione tra utenti e vettori NCC.
Questo in grandi linee le previsioni della L. 12/2019; cosa è accaduto dal 2019 ad oggi punto per punto:
1. Obbligo di avere una rimessa e una sede operativa in ciascun Comune rilasciante il titolo autorizzativo NCC.
(RIMASTO INVARIATO NON ESSENDO STATO TRATTATO IN NESSUN GIUDIZIO- NE' TAR E NE' CORTE COSTITUZIONALE)
2. per ogni singolo servizio venne previsto il rientro in rimessa prima di svolgere il servizio successivo.
(CANCELLATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENT. 56/2020)
3. Quale strumento di controllo al fine di verificare il corretto esercizio nel rispetto dei punti 1. e 2. sopra descritti, venne stabilito la compilazione e la tenuta per 15gg di un foglio di servizio da tenere a bordo del veicolo e copia conforme presso la rimessa al momento dell'uscita dalla rimessa in attesa dell'entrata in vigore del foglio di servizio elettronico.
(AL MOMENTO RIMASTO INVARIATO IL FOGLIO CARTACEO POICHE' QUELLO ELETTRONICO, RELATIVO AL DECRETO MINISTERIALE E' STATO BOCCIATO DA TAR E DA CORTE COSTITUZIONALE)
Sull'emanazione dei Decreti attuativi.
a. Creazione del Registro Elettronico RENT, dove gli operatori NCC avrebbero dovuto inserire i propri dati per iscriversi come NCC
(DECRETO EMANATO DOPO 5 ANNI PARZIALMENTE BOCCIATO DAL TAR E ANCORA NON FUNZIONANTE)
b. Creazione di un'applicazione atta produrre un foglio di servizio elettronico
(BOCCIATO DA TAR E DA CORTE COSTITUZIONALE)
c. Determinare regole per le piattaforme di interconnessione tra utenti e vettori NCC.
(DECRETO BOCCIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA)
RISULTATO:
Ottimo! Le modifiche restrittive alla L. 21/1992, volute da talune sigle sindacali Taxi e portate avanti dalla Lega di Salvini, sono state ritenute in gran parte incostituzionali e annullate.
COSA RIMANE DA ELIMINARE:
L'irragionevole obbligo di avere una sede operativa in ciascun comune che abbia rilasciato il titolo autorizzativo.
L'irragionevole vincolo di operatività provinciale (seppur limitato dall'art. 11 della L. 21/1992)
COSA STIAMO ASPETTANDO:
L'eliminazione del foglio di servizio cartaceo ed elettronico da parte della CGUE, dove, su richiesta di ANITRAV, è stata richiesta dal Giudice di Pace di Roma una pronuncia su eventuali violazioni della tutela della Privacy rispetto ai trasportati.
Auspichiamo di aver fatto un pochino di chiarezza sulla questione NCC,
Il Presidente
Mauro Ferri