Il TAR Lazio non concede il provvedimento cautelare di sospensiva che era stato richiesto nel ricorso promosso da MuoverSì, unitamente ad A.N.I.Tra.V. ed altre sigle associative e fissa l'udienza per la discussione sul merito al 19 febbraio 2025, ben oltre un mese dall'entrata della piena operatività del RENT (2 gennaio 2025), data in cui il Decreto RENT diviene pienamente operativo e data entro cui le imprese NCC e Taxi devono aver adempiuto all'iscrizione.

Come detto al momento non sono previste sanzioni per chi non si iscrive al Registro, ma in discussione presso il Parlamento, nella conversione a legge del DDL Concorrenza, la maggioranza ha proposto un emendamento che di seguito si riporta e che prevede pesanti sanzioni a chi non s'iscrive al RENT:

Art- 10-bis, comma 3 DL 135/2018
In grassetto le modifiche apportate dal DDL Concorrenza, in rosso quelle proposte dall’emend.
22.7
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e autonoleggio con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in caso di mancato aggiornamento dei dati conferiti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21. I comuni accedono al registro al fine di verificare la veridicità eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono in fase di prima applicazione del registro alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi eCettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'accesso al registro al fine di consultare i dati ivi contenuti, è altresì consentito alle regioni, province e alle città metropolitane.

Prossimamente comunicheremo alle imprese del Noleggio con Conducente come procederemo

Il Presidente
Mauro Ferri

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