Il 9 aprile 2025 si terrà udienza presso la Corte costituzionale sulla questione del Decreto MIT 226/2024, promossa dalla Regione Calabria, ANITRAV ha depositato nei termini previsti il proprio contributo a sostegno della Corte costituzionale che lo ha ammesso (allegato dispositivo); infatti, non ci sono solo i ricorsi al TAR e Consiglio di Stato, dove la nostra Associazione è protagonista insieme ad altre sigle, ma anche la questione posta dalla Regione Calabria alla Consulta dove siamo tempestivamente intervenuti.
Ecco alcuni passaggi dell'intervento ANITRAV:
"L’assetto delineato dal Decreto finisce peraltro per incidere negativamente anche sull’effettivo godimento da parte delle imprese NCC della libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. nonché, sotto il più ampio profilo della compatibilità con il diritto unionale ex art. 117, comma 1 Cost. A tal riguardo, il Decreto si pone in evidente contrasto con gli artt. 56 e 101-109 TFUE che tutelano la libera prestazione dei servizi e la fisiologica concorrenza nei mercati, ostacolando la libertà di stabilimento e di impresa di cui all’art. 49 TFUE. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha recentemente affermato a questo proposito che le restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere ammesse solo a condizione, “in primo luogo, di essere giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo” (C-50/21, Prestige and Limousine SL, richiamata in Corte cost., ord. 137/2024)."
ED ANCORA:
"Il primo episodio che è possibile richiamare per dare evidenza di tale sistematico e perpetrato illegittimo intervento statuale nelle prerogative regionali può rinvenirsi nel D.L. 207/2008, con cui fu originariamente introdotto l’obbligo di rientro in rimessa per gli NCC, successivamente prorogato annualmente con più decretazioni d’urgenza fino alla sua reintroduzione definitiva con L. 12/2019 (insieme ad altre norme introdotte esclusivamente al fine di limitare la libera iniziativa economica degli NCC, come la provincializzazione dei titoli autorizzativi - nonostante il servizio possa essere svolto sull’intero territorio nazionale – e la compilazione del foglio di servizio – obbligo non previsto per il settore taxi)."
concludendo ANITRAV sottolinea che "è evidente che la necessità di garantire effettività ai diritti e alle libertà di imprese – da troppo tempo compromessi – richieda un intervento immediato di questa Ecc.ma Corte".
Il tutto fondando su quanto sancito dalla medesima Corte nella Sent. 206/2024 dove precisa:
"L’art. 1, comma 2, di tale legge precisa che sono autoservizi pubblici non di linea sia quelli di taxi che quelli di NCC; questi ultimi, tuttavia, assumono caratteri sui generis, in quanto, essendo privi di quegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per i primi, tendono, in realtà, a qualificarsi piuttosto come servizi privati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica. Non sono, infatti, previsti obblighi tariffari, essendo il corrispettivo liberamente concordato, né di prestazione, potendo la richiesta di trasporto essere rifiutata (art. 13, comma 3, della legge n. 21 del 1992)."
Il Presidente
Mauro Ferri