La Corte in linea con le recenti ordinanze pronunciate negli scorsi giorni in favore del piccolo noleggio non veneziano, ha, con l'ordinanza allegata, statuito che anche lì allorquando il Comune di Venezia ha posto, in danno dei noleggiatori cat. GT non veneziani, divieti di accesso in aree della ZTLL cui invece accedono liberamente i noleggiatori cat GT veneziani, è incorso in eccesso di potere andando oltre i fini riconosciutigli dalla L.R. Veneto 63/93.
La Suprema Corte ha chiarito che: "l'art. 11 co.1 legge 21/1992, consente di disciplinare l’esercizio della facoltà di transito ai titolari di licenza NCC, ma non di escluderla" e che "la previsione (ndr leggi il divieto di accesso) non trova giustificazione neppure nell’art. 12 legge Regione Veneto 63/1993, che in nessuna delle sue disposizioni consente di distinguere la circolazione all’interno delle acque del Comune di Venezia dei servizi di trasporto non di linea in relazione al Comune di rilascio dell’autorizzazione".
Le Sentenze della Cassazione torneranno utili anche oltre i confini di Venezia e delle sue problematiche e per questo riteniamo ringraziare l'Avv. Monica Volpato che ha seguito la vicenda in questione.
Sempre di più imbarazzanti diventa la posizione della Sez. V del Consiglio di Stato sulla questione della discriminazione tra operatori dello stesso settore, nella fattispecie NCC. Tutto troppo strano...
Segreteria di Presidenza