"Diversi i punti salienti della Sentenza se ne riportano alcuni:
"...nello specifico, la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il Comune di Veneziaintroduce limitazioni all’accesso alla ztl per i natanti titolati da altri Comuni in vista della tutela di un distinto e autonomo interesse, non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea..."
Ed ancora:
"è persuasiva l’allegazione dei ricorrenti circa l’intervento dell’AGCM, la quale ha segnalato (ai sensi dell’art. 21, legge n. 287 del 1990) “distorsioni concorrenziali” indotte dall’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006, che creano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni."
Interessante il riferimento all'AGCM:
"l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), intervenuta più volte proprio sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e NCC (da ultimo, il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo in cui si sottolinea che il settore dalla mobilità non di linea - taxi e NCC - richiede una riforma complessiva, in quanto è ancora regolato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, oramai non più al passo con l'evoluzione del mercato)»"
Auspicando che la Sez. V del Consiglio di Stato rivaluti la propria posizione sulla questione del noleggio con conducente, visto anche le tantissime Sentenze emanate tra il 2010 ed il 2018 allorquando, nonostante la sospensione dell'efficacia del'art. 29 co. 1quater del DL 207/2008 convertito a legge 14/2009, la medesima Sez. V del CdS confermava revoche di autorizzazioni NCC per violazione proprio delle disposizioni dell'art. 29 co. 1quater; danneggiando ingiustamente tanti onesti operatori del settore. L'attuale auspicio è oggi riferito sulla questione di una più attenta lettura della attuale normativa, attraverso una ragionevole interpretazione della normatima modificata dalla l. 14/2019, anche a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 e delle diverse Sentenze della Suprema Corte di Cassazione che hanno determinato la possibilità di esercizio del noleggio con conducente anche fuori dall'ambito comunale/provinciale se in ottemperanza di contratti di servizio a tempo con una utenza specifica.
I nostri complimenti vanno al nostro associato Massimo Pavan ed ai Legali che lo hanno seguito.
Nel documento collegato l'articolo giornalistico della Nuova Venezia e del Gazzettino
Il Presidente
Mauro Ferri