Sulla questione relativa alla Ordinanza 35/2024 della Consulta ANITRAV chiedeva:
"3.4 È opinione di ANITRAV che le disposizioni di cui art. 10-bis c. 3 e 6 del DL Semplificazioni che impediscono il rilascio di nuove autorizzazioni NCC nelle more dell’istituzione del Registro Nazionale – integranti il parametro di legittimità nell’ambito del presente giudizio – siano in contrasto con i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di rispetto dei vincoli europei (art. 117 Cost.) nonché con i principi in materia di decretazione d’urgenza da parte del Governo (art. 77 Cost.).

3.5 Conseguentemente, con la presente opinione amici curiae, ANITRAV intende sollecitare questa Ecc.ma Corte a (i) dichiarare l’illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis c. 3 e 6 del DL Semplificazioni contestualmente alla pronuncia che renderà ad esito del presente giudizio, oppure (ii) in via subordinata, sollevare davanti a sé l'incidente di costituzionalità sulle medesime disposizioni ai sensi del combinato disposto degli art. 1 della l.c. 1/1948 e dell'art. 23 della l. 87/1953, potere già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza stessa di questa Ecc.ma Corte (cfr. C.C. ord. 22/1960; C.C. sent. 73/1960; C.C. ord. 57/1961; C.C. ord. 73/1965; C.C. sent. 195/1972; C.C. sent. 259/1974; C.C. sent. 230/1975; C.C. sent. 122/1976; C.C. ord. 354/1983; C; nonché, più recentemente, da questa stessa Ecc.ma Corte con ord. 18/2021 e ord. 94/2022).

Ordinanza 35 della Consulta- Parti salienti:
"che i dubbi di costituzionalità non possono essere esclusi perché riconducibili a «un mero inconveniente di fatto», ovvero a mere «circostanze contingenti attinenti alla […] concreta applicazione» della disposizione (ex plurimis, sentenza n. 170 del 2017), non idonee secondo la giurisprudenza di questa Corte a introdurre il giudizio di legittimità costituzionale di una norma;"
 
"che questa Corte ha anche di recente evidenziato che proprio il mercato del trasporto pubblico non di linea è «caratterizzato, come più volte ha rimarcato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all’ingresso di nuovi soggetti» (sentenza n. 8 del 2024);"

"che la necessità di evitare ingiustificate barriere nello specifico settore del trasporto di persone mediante il servizio di NCC è stata di recente precisata anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiarendo che restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere ammesse solo a condizione, «in primo luogo, di
essere giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo» (sentenza 8 giugno 2023, in causa C-50/21, Prestige and Limousine SL);"

 
"che si può quindi dubitare della conformità della norma in questione alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), così come interpretata dalla Corte di giustizia;"

"che, pertanto, questa Corte non può esimersi, ai fini della definizione del presente giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni, come sopra prospettate, della legittimità costituzionale del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC stabilito all’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 41 primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 TFUE."

Sulla questione relativa alla Ordinanza 36/2024 della Consulta ANITRAV chiedeva:
È convinzione di ANITRAV che le disposizioni di cui all’art. 2, c. 3 della Legge 21 e art. 6, c. 1 del Decreto Bersani, se lette nella chiave interpretativa offerta dal ricorso del P.d.C.M., violino il principio di uguaglianza formale, posto che si ritiene che i servizi taxi e NCC rappresentino, nell’insieme, il TPL non di linea, sicché questa Ecc.ma Corte non possa che derivarne l’illogica disparità di trattamento tra soggetti autorizzati per l’attività di TPL non di linea (cfr. F. SORRENTINO, secondo cui “dal principio di eguaglianza formale scaturisce la necessità che la legge, nel dettare la disciplina delle diverse fattispecie, ricolleghi ad esse conseguenze giuridiche coerenti. Dovere di coerenza, questo, che apre la strada, […][a] un controllo di costituzionalità delle leggi, ad un sindacato di ragionevolezza delle distinzioni legislative”)."
 
"Per di più, anche ipotizzando una diversità ontologica dei servizi taxi e NCC, e dunque volendo escludere l’applicabilità di un giudizio di legittimità costituzionale fondato sul mero principio di uguaglianza formale, le stesse disposizioni apparrebbero in ogni caso lesive dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’uguaglianza sostanziale. Infatti, non può escludersi che, pur essendo caratterizzati da obblighi profondamente diversi, i servizi taxi e NCC conservino una omogeneità di fine, legata al soddisfacimento di una richiesta di trasporto, non potendosi dunque ammettere - in ogni caso - una disparità di trattamento. Ciò è tanto più vero considerando che il comparto NCC è già afflitto dalle disposizioni di cui all’art. 10-bis, c. 3 e 6 del DL Semplificazioni che da oltre 4 anni impediscono il rilascio di nuove autorizzazioni NCC da parte dei Comuni nelle more dell’operatività di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese NCC auto e taxi (mai adottato), e pertanto una simile lettura delle disposizioni di cui all’art. 2, c. 3 della Legge 21 e art. 6, c. 1 del Decreto Bersani porterebbe ad ampliare tale trattamento differenziato. Questa Ecc.ma Corte ha già avuto modo di ribadire, del resto, che "Il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone […]" (C.C. sent. 163/1993)."
 
"Le disposizioni di cui agli art. 2, c. 3 della Legge 21 e art. 6, c. 1 del Decreto Bersani appaiono altresì in violazione dell’art. 117, c. 1 Cost., secondo cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Ed è proprio con riferimento agli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, infatti, che si evidenzia l’incompatibilità delle disposizioni sopra richiamate con gli articoli l’art. 2 del Trattato sull’Unione Europea (secondo cui “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”) nonché degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea rispettivamente volti a garantire l’uguaglianza e la non discriminazione nel territorio dell’Unione Europea, i quali, in virtù del richiamo di cui all’art. 6 del TUE godono oggi, per espressa previsione, dello “stesso valore giuridico dei trattati”.

Ordinanza 36 della Consulta- Parti salienti:
"L’Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (ANITraV) ha depositato, in qualità di amicus curiae e ha evidenziato le criticità del settore del servizio pubblico non di linea, segnalate anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall’Autorità di regolazione dei trasporti."

"Non sarebbe avvalorata dal dato normativo la tesi del ricorrente, che considera vietati i servizi innovativi ai titolari di autorizzazione per il servizio di NCC. La disparità di trattamento tra chi esercita il servizio di taxi e chi esercita il servizio di NCC sarebbe comunque arbitraria."

"La possibilità per le imprese di NCC di erogare servizi innovativi, riconosciuta anche alle impreseautorizzate al servizio di taxi, sia pure compatibilmente con gli obblighi di tariffa e di servizio pubblico che le caratterizzano, amplia la libertà di scelta del consumatore e così facendo accresce il grado di effettività della libertà di circolazione (art. 16 Cost.), che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, concernenti le sfere più diverse, dal lavoro, allo studio, alla cultura, allo svago, al turismo."

La comparazione porta senza alcun dubbio l'accoglimento del contributo di ANITRAV fornito alla Corte Costituzionale, che ne ha colto l'importanza e che conseguentemente ha ritenuto di dichiarare illegittima la discriminazione degli NCC in merito ai servizi di trasporto innovativi ed ha ritenuto irragionevonele il ritardo di circa 6 anni dell'emanazione del Decreto ministeriale relativo alla costituzione del REN che, dice la Corte costituzione,  "tuttavia, si può dubitare che la disposizione statale in oggetto, per come strutturata, sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un’istanza protezionistica "

Il Presidente
Mauro Ferri