Ancora la Corte costituzionale che continua a fare a pezzi la Legge 21/1992 come fu modificata nel 2019 dalla scelleratezza della Lega di Salvini & Co.
Premesso che anche in questa occasione ANITRAV ha partecipato alla causa depositando un Amicus Curiae a sostegno della Corte costituzionale, evidenziando, con valide argomentazioni e che la Corte ha ritenuto di far proprie nella Sentenza, che “l’intervento del legislatore calabrese sarebbe funzionale a porre rimedio al grave squilibrio tra domanda e offerta dei servizi pubblici di trasporto non di linea”.
La Sentenza della Corte chiarisce che le Regioni possono legittimamente emettere/rilasciare autorizzazioni NCC così come lo fanno i Comuni, con Bando di Concorso, poiché:
“in conformità al significato anche etimologico del principio di sussidiarietà, che è quello del subsidium afferre, porta aiuto al complessivo sistema del trasporto pubblico non di linea, valorizzando la dimensione anche sovracomunale insita nel servizio di NCC. Questa, infatti, emerge dalla stessa normativa statale che disciplina tale servizio, dal momento che prevede, non solo che il trasporto possa avvenire senza limiti territoriali, perché «[i]l prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» (art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge n. 21 del 1992), ma anche che, se almeno una rimessa deve essere situata «nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione», il vettore possa «disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» (art. 3, comma 3, secondo periodo); peraltro, per la Regione Siciliana e la Regione autonoma Sardegna «l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale» (art. 3, comma 3, terzo periodo).
Ne deriva, in riferimento all’odierno giudizio, che il principio di sussidiarietà non si oppone, ma anzi conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nell’ambito della propria competenza legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio regionale, quelle statali vigenti che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di rilascio di autorizzazione al NCC, in quanto ciò avviene, senza che, di per sé, siano ravvisabili esternalità negative meritevoli di considerazione, al fine di potenziare il sistema complessivo del trasporto non di linea, che «concorr[e] a dare “effettività” alla libertà di circolazione» (sentenza n. 137 del 2024).”
Ed ancora dice la Corte costituzionale:
“L’art. 1, comma 2, di tale legge precisa che sono autoservizi pubblici non di linea sia quelli di taxi che quelli di NCC; questi ultimi, tuttavia, assumono caratteri sui generis, in quanto, essendo privi di quegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per i primi, tendono, in realtà, a qualificarsi piuttosto come servizi privati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica.”
Continuando nella Sentenza 206/2024 la Consulta afferma principi importantissimi che smontano di fatto l’impianto della operatività territoriale:
“Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nel disciplinare i «servizi di interesse economico generale prestati a livello locale» (art. 1, comma 1) prevedendo che possano essere affidati anche (artt. 14, comma in house 1, lettera c, e 17), si riferisce solo a quelli per i quali sono stabiliti obblighi di servizio.
Si tratta, infatti, di servizi che implicano la doverosità della prestazione, in quanto «non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti» (art. 2, comma 1, lettera c); che gli enti locali «ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali» (ancora, comma 1, lettera c); che rispondono al principio della «produzione di servizi quantitativamente […] adeguati» (art. 3, comma 2); di cui gli enti locali «assicurano la prestazione» (art. 10, comma 1); per i quali deve essere periodicamente rilevato il «rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio» (art. 30, comma 1).
Il servizio di NCC non presenta, invece, tali caratteristiche”.
La Consulta ricorda ancora che:
“Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, d’altro canto, proprio in riferimento al trasporto pubblico locale non di linea, ha affermato che i servizi di interesse economico generale implicano l’«adempimento di specifici compiti d’interesse pubblico», «il che presuppone l’esistenza di uno o più atti di esercizio del potere pubblico che definiscano in maniera sufficientemente precisa almeno la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico gravanti sulle imprese incaricate dell’adempimento di tali obblighi» (Corte di giustizia UE, sezione prima, sentenza 8 giugno 2023, in causa C-50/21, Prestige and Limousine SL).”
Da qui abbiamo l’impressione che la irragionevolezza delle norme imposte al NCC da Salvini & Co. Sono di fatto smontate, con riferimento sia all’art. 10bis che ai Decreti interministeriali per i quali oggi anche ANITRAV depositerà il ricorso al TAR Lazio con l’invito di portare la questione ancora una volta alla Corte costituzionale per dare un ultimo colpo alle follie del Ministero Infrastrutture e Taxi.
nel documento correlato la Sentenza 206/2024
Il Presidente
Mauro Ferri