Nella nota inviata dalla Commissione UE al MIT tante sono le richieste di chiarimenti che fanno capire l'irragionevolezza del DPCM relativo alle piattaforme tecnologiche riferite all'intermediazione tra richiesta e offerta nei servizi pubblici non di linea (taxi-NCC).
Tra i vari passaggi piace riportare alcuni aspetti:
"...la regola secondo cui il servizio NCC è vincolato a prenotazione non può essere modificata surrettiziamente a seconda dello strumento attraverso il quale viene veicolata la richiesta del servizio. Se così fosse, si dovrebbe presumere che l'utilizzo di strumenti tecnologici non sia un fattore neutrale rispetto alla regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico, ma possa alterarne radicalmente la natura, il che - ovviamente - sarebbe manifestamente irragionevole, oltre che contrario alla normativa vigente".
il MIT, nonostante le recenti Sentenze della Corte costituzionale, riferendosi chiaramente al servizio NCC, afferma che "...il vincolo di territorialità è un vincolo che permane anche dopo le recenti sentenze della Corte Costituzionale"; ciò dimostra il principio di irragionevolezza del DPCM, del RENT e del Foglio di Servizio Elettronico, tutti strumenti di controllo esclusivamente indirizzati alle imprese NCC ed individuati come verifica dell'operatività territoriale, ciò in contrasto con le Sentenze della Corte costituzionale che escludono il servizio di NCC dal Trasporto Pubblico Locale.
Il Presidente
Mauro Ferri