Un disastro totale per il Governo italiano sul servizio di NCC, il tentativo di agevolare il settore taxi da parte del Ministro Salvini ed il suo Staff fa acqua ovunque, di seguito quanto inviato al Governo dalla Commissione Europea sul DPCM relativo alla regolamentazione (si fa per dire) delle Piattaforme Tecnologiche in merito al servizio di NCC.
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1992
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0085/IT
Reazione della Commissione alla risposta di uno Stato membro/Paese che notifica un progetto riguardante/richiesta di informazioni supplementari (INFOSUP)
MSG: 20251992.EN
1. MSG 791 IND 2025 0085 IT EN 13-06-2025 25-07-2025 COM REAZIONE COM 13-06-2025
2. Commissione
3. DG GROW/E/3 - N105 04/63
4. 2025/0085/IT - SERV60 - Servizi Internet
5.
6. Nell'ambito del Procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (di seguito, "Direttiva 2015/1535"), le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il 12 febbraio 2025 lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Norme per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi pubblici non di linea ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12" (di seguito, lo "schema notificato"). Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535, l'8 maggio 2025 la Commissione ha emesso un parere circostanziato e osservazioni sul progetto notificato. Le autorità italiane hanno risposto al parere circostanziato e alle osservazioni della Commissione il 12 giugno 2025.
I servizi della Commissione ringraziano le autorità italiane per la risposta. Dopo aver esaminato la risposta, i servizi della Commissione rilevano che la risposta fornita dalle autorità italiane non può essere considerata soddisfacente per i motivi esposti di seguito. Pur riconoscendo le ulteriori spiegazioni fornite in relazione al progetto notificato, i servizi della Commissione rilevano altresì che le autorità italiane non intendono modificare il progetto notificato a seguito del parere circostanziato della Commissione. In tale contesto, i servizi della Commissione desiderano formulare le seguenti osservazioni.
I. Sul parere circostanziato
Direttiva sul commercio elettronico
I servizi della Commissione prendono atto delle spiegazioni relative all'applicabilità della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, "Direttiva sul commercio elettronico") alle piattaforme tecnologiche oggetto del progetto notificato. Le autorità italiane ritengono che i servizi forniti da tali piattaforme costituiscano servizi di trasporto e pertanto esulano dall'ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico. Tuttavia, i servizi della Commissione desiderano ricordare che le autorità italiane stesse hanno notificato il progetto ai sensi della procedura stabilita dalla direttiva 2015/1535 per prudenza, sottolineando che la definizione di regolamentazione tecnica è ampia e pertanto ricomprenderebbe il progetto notificato.
COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI
Applicazione del mercato unico
Notifica di ostacoli normativi
Inoltre, come già affermato nel suo parere dettagliato, la Commissione desidera ribadire che, in linea di principio, la piattaforma tecnologica che fornisce attività di intermediazione potrebbe agire come un terzo che offre servizi di prenotazione online slegati dalla fornitura di servizi di trasporto in quanto tali.
Pur confermando che il settore dei servizi di trasporto pubblico non di linea, che comprende sia i taxi che i vettori NCC, rientra indubbiamente nell'ambito coordinato, le autorità italiane osservano che il progetto notificato non introduce restrizioni alla libertà di fornire servizi della società dell'informazione negli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sul commercio elettronico. Tuttavia, ai servizi della Commissione non è chiaro come questa conclusione sia giustificata, dato che il progetto notificato – in particolare gli articoli da 4 a 8 – stabilisce una serie di obblighi per le piattaforme tecnologiche, come i requisiti di registrazione e le limitazioni alla visualizzazione delle informazioni sui prezzi. A tale riguardo, le autorità italiane riconoscono anche che il progetto notificato intende regolamentare le attività delle piattaforme di intermediazione tra utenti finali e fornitori di servizi di trasporto pubblico non di linea al fine di garantire la conformità alle normative nazionali. I servizi della Commissione riconoscono inoltre che le autorità italiane affermano che il progetto notificato soddisfa le condizioni per una deroga al "principio di controllo dello Stato di origine" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico. Tuttavia, sulla base degli elementi aggiuntivi forniti dalle autorità italiane, i servizi della Commissione non possono concludere che i requisiti sostanziali e procedurali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, siano soddisfatti. In primo luogo, le autorità italiane invocano la tutela della "sicurezza pubblica" come giustificazione per l'introduzione dei requisiti in questione. Tuttavia, ciò appare difficile da conciliare con l'obiettivo principale del progetto notificato, come dichiarato dalle autorità italiane nel loro messaggio di notifica. Infatti, l'obiettivo dichiarato del progetto notificato è impedire che le piattaforme di intermediazione tecnologica facilitino pratiche abusive e garantire il loro allineamento al quadro normativo vigente in materia di servizi di trasporto non di linea, al fine di tutelare la concorrenza, piuttosto che la sicurezza pubblica. In ogni caso, le autorità italiane non forniscono prove che dimostrino la necessità e la proporzionalità di tali requisiti. Ad esempio, la risposta non spiega in che modo l'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del progetto notificato costituisca l'unico mezzo idoneo per raggiungere l'obiettivo dichiarato, né valuta se misure alternative meno restrittive possano raggiungere lo stesso obiettivo. Inoltre, e nonostante tale questione sia stata sollevata nel parere circostanziato della Commissione, la risposta non dimostra il rispetto delle condizioni procedurali richieste per l'adozione di misure di deroga. In particolare, non fornisce prove del fatto che le autorità italiane abbiano richiesto allo Stato membro d'origine di adottare misure e che tali misure non siano state adottate, né conferma che lo Stato membro d'origine sia stato preventivamente informato. I servizi della Commissione ribadiscono inoltre di non essere in grado di valutare se e in che modo le autorità italiane intendano garantire il rispetto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella causa C-376/22, che chiarisce i limiti del ricorso all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico. Secondo tale giurisprudenza, le misure di applicazione generale e astratta che non siano limitate a un determinato servizio della società dell'informazione, come quelle previste nel progetto notificato, non possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 4. Infatti, come osservato nel parere circostanziato, i servizi della Commissione ritengono che il progetto notificato costituisca una misura di tale portata generale e astratta, in quanto si applica indistintamente ai fornitori di servizi della società dell'informazione, sia nazionali che esteri, operanti in Italia. Valutazione dei servizi della Commissione
I servizi della Commissione desiderano ricordare che l'obiettivo della direttiva sul commercio elettronico è garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri. Come sottolineato anche dalla Commissione nel parere dettagliato, in assenza di una dimostrazione sufficiente che i requisiti introdotti dal progetto notificato siano conformi alle condizioni sostanziali e procedurali stabilite dalla direttiva, i servizi della Commissione mantengono le loro preoccupazioni in merito alla compatibilità del progetto notificato con il diritto dell'Unione.
II. In merito alle osservazioni
a) Direttiva sul commercio elettronico
I servizi della Commissione prendono atto che le autorità italiane affermano che l'obbligo di registrazione presso il Centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all'articolo 7 del progetto notificato, non costituisce un'autorizzazione preventiva o un requisito di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico. Tuttavia, i servizi della Commissione ritengono che ciò non risulti sufficientemente chiaro dal testo del progetto notificato. Le autorità italiane sono pertanto invitate a specificare nel progetto che l'obbligo di registrazione non costituisce un'autorizzazione preventiva o una misura di effetto equivalente.
b) Testo Unico sui Servizi Digitali
I servizi della Commissione prendono atto delle spiegazioni relative all'applicabilità del progetto notificato ai fornitori di servizi di intermediazione online come definiti nel regolamento (UE) 2022/2065 (di seguito, "Testo Unico sui Servizi Digitali"). Come già osservato nel parere dettagliato, i servizi della Commissione desiderano ribadire che, sulla base delle informazioni rese disponibili nell'ambito della presente notifica, non sono in grado di effettuare una valutazione definitiva sulla compatibilità del progetto notificato con il Digital Services Act. Pertanto, la presente risposta non pregiudica eventuali azioni che la Commissione potrebbe intraprendere in futuro.
c) Direttiva sui diritti dei consumatori
I servizi della Commissione prendono atto del parere delle autorità italiane secondo cui richiedere il rispetto uniforme degli obblighi di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ovvero quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), della direttiva 2011/83/UE (di seguito, "direttiva sui diritti dei consumatori") per qualsiasi contratto a distanza concluso per via elettronica non terrebbe conto della specificità dei servizi di trasporto passeggeri, che sono in linea di principio esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera k). Come osservato dalla Commissione nelle sue osservazioni, sebbene i servizi di trasporto passeggeri siano in effetti in gran parte esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sui diritti dei consumatori, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera k), citato anche dalle autorità italiane, stabilisce chiaramente che tale limitazione dell'ambito di applicazione non copre l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19, 21 e 22 della direttiva sui diritti dei consumatori, che continuano ad applicarsi pienamente ai contratti di servizi di trasporto passeggeri. Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sui diritti dei consumatori, gli obblighi di informazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), della direttiva devono essere pienamente rispettati in tutti i contratti tra imprese e consumatori per i servizi di trasporto passeggeri. I servizi della Commissione osservano inoltre che le autorità italiane indicano che "l'utente può sempre confrontare i due servizi (e quindi i relativi costi e i livelli di prestazione presunti) e può rettificare l'opzione in qualsiasi momento, anche dopo aver preso conoscenza delle condizioni di ciascun servizio, prima di finalizzare l'ordine". Tuttavia, sulla base della bozza notificata e delle ulteriori informazioni fornite finora, non è chiaro ai servizi della Commissione come e in quale fase esatta il consumatore otterrà tutte le informazioni precontrattuali necessarie e potrà esprimere una scelta per uno dei servizi. Pertanto, i servizi della Commissione non sono in grado di valutare in che modo le autorità italiane intendono garantire nella pratica che le disposizioni notificate siano conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva sui diritti dei consumatori, come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. I servizi della Commissione rimangono aperti a una stretta collaborazione e a una discussione sulle possibili soluzioni alle problematiche individuate, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.
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Commissione europea
Segreteria di Presidenza