La vicenda.
A seguito di un esposto presentato da ANAR al
Comune di Chieti, la Polizia Locale effettuava dei controlli presso le rimesse dei titolari di autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune e a seguito di questi emetteva una serie di verbali di contestazione per violazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e più precisamente per il fatto che nel periodo di tempo in cui erano stati fatti gli accertamenti i veicoli ad uso
NCC non venivano trovati nelle rispettive rimesse, applicando quindi le sanzioni previste dall'art. 85 comma 4 del Codice della Strada, due mesi di fermo del veicolo più un'ammenda di 178,30.
ANITraV interveniva immediatamente con diversi ricorsi al Giudice di Pace di Chieti che ieri, con le ultime due cause discusse in aula dal nostro Presidente Mauro Ferri, ha messo un punto fermo sulla vicenda, accogliendo così tutti i ricorsi presentati.
Ancora una volta abbattuto il teorema propinato alle Pubbliche Amministrazioni Locali dalla menzionata associazione che con il proprio operato induce ad erronee valutazioni le Forze dell'Ordine ed i funzionari comunali, cagionando un aggravio di costi alle Amministrazioni comunali, infatti il Comune di Chieti, su 9 Sentenze a sfavore, è stato condannato al pagamento delle spese di 6 cause, con importi che vanno dai 200,00 euro ai 350,00 euro circa.
La vicenda Chieti chiude così il primo capitolo e ci si appresta a leggere il prossimo sempre con la città di Chieti protagonista e che vede gli stessi soggetti quali personaggi di una vicenda assurda e che comporterà esosi costi sia all'Amministrazione comunale che ai diversi titolari di autorizzazione NCC... e noi siamo qui in attesa degli eventi.
Segreteria di Presidenza
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