Mai come in questo periodo la nostra Associazione è impegnata su più fronti, per fare il punto della situazione:
1. ricorso al TAR Lazio sul RENT  (in attesa di sentenza);

2. ricorso al TAR Lazio e resistenti al Consiglio di Stasto sul Foglio di Servizio Elettronico (Decreto dapprima sospeso dal TAR Lazio, poi annullata sospensiva dal Consiglio di Stato, oggi in attesa di udienza nel merito fissata per il 4 giugno p.v.);

3. oltre alle Sentenze della Corte cstituzionale N. 56/2020, a fine 2024 ANITRAV ha presentato tre Amici Curiae presso la medesima Corte, fornendo importanti elementi che oggi consentono alle Regioni di rilasciare autorizzazioni NCC e ciò determina conseguentemente l'illegittimità del teorema sull'operatività territoriale comunale/provinciale insinuata da non pensanti nella testa di altrettanti non pensanti e fatta propria, da tempo, dalla Sezione V del Consiglio di Stato, quest'ultimo di fatto sostiene che l'autorizzazione NCC, servizio pubblico locale, viene rilasciata dal Comune per esigenze di mobilità dei cittadini residenti nel medesimo Comune; mentre, la Corte costituzionale afferma che il rilascio dei titoli autorizzativi segue il "Principio di sussidiarietà" poichè  "... l’aspetto relativo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni al servizio di NCC non appare propriamente riconducibile a tale ambito, da un lato, poiché, come si chiarirà (infra, punto 7.1.1), non è predicabile che questi costituiscano dei veri e propri servizi pubblici economici di interesse generale, data l’assenza di obblighi di servizio, e, dall’altro, perché questa Corte ha escluso che la disciplina concernente le modalità dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica possa, in generale e fatto salvo per il servizio idrico integrato, ascriversi alle «funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e Città metropolitane», non potendo «considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell’ente locale» (sentenze n. 22 del 2014, n. 325 del 2010 e n. 272 del 2004). Ne deriva, in riferimento all’odierno giudizio, che il principio di sussidiarietà non si oppone, ma anzi conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nell’ambito della propria competenza legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio regionale, quelle statali vigenti che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di rilascio di autorizzazione al NCC, in quanto ciò avviene, senza che, di per sé, siano ravvisabili esternalità negative meritevoli di considerazione, al fine di potenziare il sistema complessivo del trasporto non di linea, che «concorr[e] a dare “effettività” alla libertà di circolazione» (sentenza n. 137 del 2024). Ed ancora - L’art. 1, comma 2, di tale legge precisa che sono autoservizi pubblici non di linea sia quelli di taxi che quelli di NCC; questi ultimi, tuttavia, assumono caratteri sui generis, in quanto, essendo privi di quegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per i primi, tendono, in realtà, a qualificarsi piuttosto come servizi privati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica. Non sono, infatti, previsti obblighi tariffari, essendo il corrispettivo liberamente concordato, né di prestazione, potendo la richiesta di trasporto essere rifiutata (art. 13, comma 3, della legge n. 21 del 1992)....Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali dirilevanza economica), nel disciplinare i «servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»
(art. 1, comma 1) prevedendo che possano essere affidati anche (artt. 14, comma in house 1, lettera c, e 17), si riferisce solo a quelli per i quali sono stabiliti obblighi di servizio. Si tratta, infatti, di servizi che implicano la doverosità della prestazione, in quanto «non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti» (art. 2, comma 1, lettera c); che gli enti locali «ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali» (ancora, comma 1, lettera c); che rispondono al principio della «produzione di servizi quantitativamente […] adeguati» (art. 3, comma 2); di cui gli enti locali «assicurano la prestazione» (art. 10, comma 1); per i quali deve essere periodicamente rilevato il «rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio» (art. 30, comma 1). Il servizio di NCC non presenta, invece, tali caratteristiche." .
In poche parole la Corte sostiene che il servizio di NCC non ha quegli obblighi previsti per il Trasporto Pubblico Locale e, quindi, non si può configurare come tale.

4. ulteriore Amici Curiae è stato presentato da ANITRAV sulla prossima questione che pende presso la Corte costituzionale in merito al Decreto sul Foglio di Servizio.

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