Negli ulti quattro mesi ANITRAV ha segnalato alla AGCM diversi Bandi di concorso emessi da altrettanti Comuni che, a seguito di Leggi Regionali e Regolamenti comunali, prevedevano, quale requisiti per la partecipazione, elementi distorsivi della concorrenza senonché violativi dei Principi costituzionali, relativi a discriminazioni sulla residenza ed anche illegittimi secondo i dettati dei Trattati comunitari dell'Unione Europea.

L'Autority che vigila sulla concorrenza e sul mercato ha quindi aperto un'indagine su Regioni e Comuni che ha portato ad una Segnalazione inviata a queste ed all'ANCI dove vengono illustrate le violazioni presenti sia nelle Leggi Regionali che nei Regolamenti comunali, invitando alla modifica di tali Atti e richiedendo agli stessi Enti pubblici una risposta di come intendono procedere entro 30gg dalla Segalazio inviata il 19/03/2026; di seguito alcuni significativi passi della nota:
"...alcune leggi regionali, in particolare quelle delle Regioni Lazio, Piemonte, Marche, Abruzzo e Lombardia, nonché alcuni regolamenti comunali e bandi di concorso per l’assegnazione di autorizzazioni NCC prevedono: 
1. come requisito per la partecipazione al concorso per il rilascio dell’autorizzazione, l’iscrizione del richiedente al ruolo provinciale dei conducenti presso la CCIAA della Provincia nel cui territorio si trova il Comune che ha pubblicato il bando di concorso o la residenza del candidato nel Comune che ha pubblicato il bando o in un altro Comune della medesima Provincia o Regione;

2. come criterio per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la residenza (nel caso di persona fisica) o la sede (nel caso di persona giuridica) nel Comune che ha pubblicato il bando o in un altro Comune della medesima Provincia o Regione nel cui territorio ricade il Comune competente al rilascio dell’autorizzazione o la disponibilità, già al momento della domanda, di un’autorimessa nel territorio del Comune."

ED ANCORA
"Tali criteri di natura territoriale, anche ove previsti solo sotto forma di criterio premiale in sede di valutazione della domanda, introducono una barriera all’accesso all’attività di NCC, con effetti escludenti e discriminatori nei confronti dei candidati che non ne sono in possesso, che non appaiono giustificati né proporzionati."

QUINDI L'AGCM SEGNALA CHE
"...l’obbligatorietà dell’iscrizione al ruolo formato per ciascuna Provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione NCC da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio della Provincia medesima, determina “una compartimentazione territoriale idonea a limitare il numero di operatori presenti in alcuni comuni appartenenti a una determinata provincia e, conseguentemente, una riduzione non proporzionale né giustificata dell’offerta del servizio di trasporto con conducente a danno dell’utenza finale”, dovendosi, invece, ritenere sufficiente “l’iscrizione a ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge-quadro nazionale n. 21/1992 o, in alternativa, l’iscrizione in un elenco analogo di altro Stato appartenente all’Unione europea”

L'AGCM nel richiamare le varie Sentenze della Corte costituzionale (N. 264 del 2013; N. 36 del 2024, N. 137 del 2024 e N. 183 del 2024), ribadisce che:
"il requisito della residenza del richiedente persona fisica (o della sede delle persone giuridiche) nel Comune che ha indetto il bando, ovvero nella Provincia o Regione in cui detto Comune è ricompreso, al fine della partecipazione al concorso per il rilascio dell’autorizzazione, così come l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo riconducibile al requisito della residenza del candidato nel Comune, presentano profili di incompatibilità con i principi posti a tutela della concorrenza. Analogamente, la fissazione del requisito della residenza o del domicilio in un determinato Comune per l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti è contrastante con l’obiettivo di apertura del mercato. Ciò in quanto, come già chiarito dall’Autorità, la previsione di tali criteri ai fini della partecipazione alla procedura di concorso, o addirittura ai fini dell’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, costituisce una misura che limita la libertà di iniziativa economica degli NCC escludendo molti aspiranti conducenti che, pur non in possesso del requisito “territoriale”, presentino caratteristiche di professionalità e conoscenza del territorio di pari o superiore livello rispetto ai residenti o ai domiciliati nel Comune, nella Provincia o nella Regione interessati."

L'AGCM nella segnalazione interviene anche sulla  questione delle ZTL:
"...ulteriori restrizioni alla concorrenza sono rinvenibili nelle norme che prevedono oneri ulteriori a carico dei vettori NCC autorizzati da altri Comuni per l’operatività nelle aree comunali a traffico regolamentato (ZTL e corsie preferenziali). Tali norme introducono, infatti, una discriminazione legata ancora una volta a un criterio territoriale del servizio che restringe la concorrenza tra gli operatori, senza che vi sia una giustificazione in termini di maggiore garanzia dell’efficienza e della qualità del servizio".

Infine l'Autority sulla concorrenza invita gli Enti pubblici in indirizzo a modificare:
"...i propri atti in modo da favorire un’apertura effettiva dei mercati dei servizi di NCC, eliminando le molte barriere regolatorie che incidono in modo irragionevole e sproporzionato sull’esercizio della libertà di iniziativa economica e ostacolano la libertà di stabilimento in violazione dell’articolo 49 del TFUE"
Dando 30 giorni di tempo per comunicare "...le iniziative adottate per rimuovere le criticità concorrenziali evidenziate".

ANITRAV esprime tutta la propria soddisfazione nei confronti dell'iniziativa dell'Autority, evidenziando che tali criticità segnalate dall'AGCM hanno purtroppo già comportato danni irreparabili a tantissimi operatori NCC che si sono visti revocare titoli autorizzativi proprio per la questione relativa al "Ruolo provinciale dei conducenti", spesso con l'ausilio di una "strana" Sezione del Consiglio di Stato.

Il Presidente
Mauro Ferri