STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art.1 DENOMINAZIONE
L'Associazione è denominata: Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori, in sigla ANITraV. L'associazione è volontaria e senza fini di lucro.
Art.2 SEDE
L’Associazione ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero, nonché cambi di sede.
Art.3 SCOPO
La Associazione ha per scopo:
a) Associare le imprese piccole e medie, anche in forma di consorzi o cooperative, che svolgono attività di trasporto viaggiatori su strada nonché servizi pubblici non di linea
b) Rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie professionali e dei singoli associati in tutti i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni politiche, sociali, economiche, sindacali,
c) Contribuire a promuovere i valori e i comportamenti propri della imprenditorialità all'interno di un quadro di democratiche relazioni economiche e sociali,
d) Organizzare e promuovere ogni idonea iniziativa per l'adozione di norme legislative e regolamentari che salvaguardino e favoriscano le attività imprenditoriali degli associati,
e) Organizzare e promuovere ogni idonea iniziativa per la ricerca delle soluzioni più adeguate connesse all'esercizio dei trasporto, anche in riferimento alle esigenze della pianificazione territoriale e alle esigenze dei cittadini trasportati,
f) Erogare servizi alle imprese associate,
g) Erogare servizi agli enti pubblici e privati interessati al settore.
In quest’ambito l’associazione cura pubblicazioni specializzate e promozionali, cura e sviluppa adeguati strumenti tecnologici e informatici, elabora progetti formativi, interviene sul mercato per ottenere facilitazioni nel rifornimento ai propri associati, di materiali, prodotti e servizi.
RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art.4 SOCI
Possono aderire alla associazione ANITraV le singole imprese piccole e medie, nonché le imprese cooperative e consorzi, che svolgono i servizi di trasporto di persone sia in forma collettiva che singola.
L'atto di adesione impegna gli associati al rispetto del presente statuto e del codice etico dell'associazione.
L'adesione avviene:
a) in persona dei titolare, per le imprese individuali;
b) in persona del rappresentante legale per le altre forme di impresa;
che dichiara, elencandole in apposito modulo, il numero dei mezzi e rispettive autorizzazioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Art.5 AMMISSIONE
La domanda di adesione, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, è per la durata minima di 24 mesi, è rinnovata automaticamente per uguale periodo sino a comunicazione di recesso da inoltrarsi nei termini e modi previsti dall’art. 7 ed è redatta su appositi moduli. L'accoglimento della domanda di ammissione è convalidata dal Presidente e/o dal Direttore.
Art.6 QUOTE ASSOCIATIVE
L’importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo in misura del numero dei mezzi di trasporto presenti nell’impresa, consorzio o cooperativa.
Per sostenere l'attività di assistenza, consulenza e sostegno, richiesta dall’associazione ad altra eventuale struttura associativa confederale nazionale, potranno essere annualmente determinati ulteriori contributi dovuti, sia in forma generalizzata che singola, per ciascun associato.
Ogni associato deve versare la quota associativa secondo l’importo e le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, qualora non vengano rispettati i termini stabiliti per il versamento della quota associativa, l’associazione sospenderà ogni servizio nei confronti dell’associato moroso sino alla regolarizzazione della posizione.
Art.7 ESCLUSIONE - RECESSO
La qualità di associato ed il relativo status possono venire meno, oltre che per cause naturali, a causa di esclusione o recesso.
L'esclusione è un provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo ed è adottato in caso di violazione grave delle norme che determinano i requisiti di appartenenza all'associazione o per comportamento lesivo verso la associazione medesima. E' comportamento lesivo anche il mancato versamento della quota associativa e dei contributi previsti, entro i tempi e le scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.
Il recesso volontario va comunicato entro 90 giorni dal termine di scadenza dell’adesione tramite raccomandata AR o PEC, in caso contrario l’adesione verrà rinnovata come previsto dall’art. 5. In caso di cessazione dell’attività, la richiesta di recesso dovrà essere inoltrata tramite raccomandata o PEC con documentata chiusura attività e saldo dell’annualità riferita alla data di chiusura attività.
Art.8 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Ogni associato è tenuto:
a) ad osservare le norme del presente statuto;
b) ad uniformarsi alle deliberazioni degli organi associativi;
c) a fornire tutti i dati statistici e le notizie che l'associazione riterrà opportuno richiedere, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy;
d) ad osservare i contratti collettivi di lavoro e ad osservare un leale comportamento nel rispetto degli obblighi assunti per tramite contratto, convenzione, autorizzazione, ecc., anche nei confronti della propria clientela;
e) ad accettare incondizionatamente le decisioni del Comitato di Garanzia (se nominato),
Art.9 ORGANISMI NAZIONALI CONFEDERALI
Il Consiglio Direttivo per rafforzare l’attività dell’associazione, può proporre anche l'adesione ad un sistema confederale o federale complessivo che operi per la difesa delle imprese.
Il Consiglio Direttivo opererà per le migliori soluzioni al riguardo e comunque nella salvaguardia della totale autonomia dell’associazione anche attraverso particolari accordi, convenzioni o protocolli di adesione.
Art.10 STRUTTURE PERIFERICHE
La struttura dell’associazione è a carattere nazionale con un’unica sede nazionale in Roma ed eventuali uffici di rappresentanza dislocati nelle singole Regioni e/o Aree Metropolitane e che operano su indicazione degli Organi dell’Associazione.
TITOLO Il
STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
Art.11 ORGANI
Sono organi della Associazione:
- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il collegio dei Revisori dei Conti (se nominato),
- il collegio dei Garanti (se nominato),
- il Direttore.
Art.12 L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è formata dagli associati, in caso d’imprese saranno ammessi i soli rappresentanti legali delle stesse.
La determinazione del numero dei voti al fine di garantire la più ampia rappresentatività, è effettuato fissando un voto a ciascuna quota associativa versata
Non hanno diritto di voto gli associati non in regola con i versamenti delle quote o dei contributi previsti e/o dovuti.
L'Assemblea è legalmente convocata con pubblicazione della convocazione attraverso il sito ufficiale dell’associazione o con convocazione inviata con tutti i mezzi di corrispondenza possibili che consentano di avere una ricevuta di invio della convocazione ivi inclusa posta elettronica, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti e/o dissenzienti.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e può essere convocata anche fuori la sede sociale, purché in Italia.
Ogni avente diritto a partecipare all'assemblea può rappresentare per delega altri associati per un massimo di 5 deleghe.
L'assemblea:
- stabilisce i programmi e le linee di indirizzo dell'associazione;
- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo statuto e le sue eventuali modifiche con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
- delibera esclusivamente il cambio di sede se fuori dal Comune di Roma e con maggioranza di voti dei presenti;
- approva il bilancio consuntivo ed il bilancio consuntivo proposto dal C.D.;
- nomina i componenti del C.D. e ne fissa il numero, i Revisori ed il Presidente del Collegio dei Revisori, il collegio dei Garanti;
- ratifica il compenso dei componenti gli organi associativi proposto dal C.D.;
- approva il codice etico sottopostogli dal C.D.
Per le deliberazioni relative alle persone, salvo diversa decisione unanime, si procede a voto segreto.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, così come previsto dal comma 6 del presente articolo almeno 10 giorni prima del giorno fissato.
L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, data e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
Quando convocata in seconda convocazione deve essere osservato un intervallo di almeno 24 ore dalla prima convocazione.
Su richiesta di almeno il 25% degli aventi diritto al voto può essere richiesta l'inclusione di punti da discutere nell'ordine del giorno dell’assemblea ordinaria, tale richiesta può essere effettuata anche per tramite comunicazioni fax, PEC o raccomandata AR entro e non oltre 5 gg antecedenti la data prevista della riunione.
L'assemblea è anche convocata ogni qualvolta il Presidente e/o Consiglio Direttivo lo reputino opportuno ed ogni qualvolta almeno il 25% degli associati, in regola con le quote associative, ne faccia richiesta con domanda sottoscritta e contenente gli argomenti da porre all'odg., in tal caso il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Consigliere di carica più anziano.
Art.13 DOMICILIO ASSOCIATI
Il domicilio degli associati è quello risultante dal libro degli associati o dalle deleghe di adesione all’Associazione sottoscritte dagli stessi.
Art.14 CONSIGLIO DIRETTIVO
E' l'organo deliberante e amministrativo dell’associazione, è composto da almeno 5 membri sino ad un massimo di 9, scelti dall’assemblea tra gli associati. Nella formazione del C.D. deve essere salvaguardata la rappresentanza di settore di attività.
Il consiglio dura in carica cinque anni e, in assenza di nuove candidature, per ulteriori 5 anni.
Il C.D. è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un quarto dei membri. La convocazione può essere fatta: via fax, mail o, in caso di urgenza, telefonicamente.
Di regola la convocazione è fatta almeno otto giorni prima dell'adunanza salvo che nei casi di urgenza, nei quali può essere convocato con avviso anche 24 ore prima.
In difetto di tale formalità l'organo amministrativo delibera validamente se sono intervenuti tutti i consiglieri in carica e sono presenti i membri effettivi del collegio dei Revisori se nominati.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno 1/3 dei componenti ed adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo:
- determina annualmente la quota associativa e i contributi per le attività di assistenza, consulenza, sostegno;
- presiede alla amministrazione dell'associazione e alla esecuzione delle deliberazioni;
- nomina il Presidente dell’associazione;
- propone all’assemblea la nomina del collegio dei Revisori e del suo Presidente;
- propone all’assemblea la nomina del collegio di Garanzia e del suo Presidente;
- decide sulle domande di adesione;
- delibera per l’esclusione degli associati;
- esamina e propone all'assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- decide per i rimborsi spese;
- promuove le azioni ed i provvedimenti ritenuti necessari e utili per il conseguimento degli scopi statutari;
- nomina i coordinatori regionali;
- nomina commissioni di lavoro o di studio;
- affida incarichi, anche retribuiti, a esperti esterni;
- predispone i regolamenti necessari alla attuazione dello statuto;
- nomina il Direttore su indicazione del Presidente;
- assume il personale necessario alla attività statutaria dell'associazione;
- fissa la retribuzione del personale dipendente;
- propone all’Assemblea i compensi degli Organi dell’Associazione;
- approva il regolamento per le spese fissando le competenze di spesa al Direttore e i tetti massimali per l'autonomia di spesa al Presidente e al Direttore;
- decide riguardo a possibili accordi, convenzioni o protocolli di adesione, con associazioni e/o strutture nazionali o internazionali di settore, oltre che alla partecipazione a convegni, dibattiti, ecc;
- decide, dopo aver concordato in modo formale, anche sulle attività e sui servizi reciprocamente utili, la quota di adesione o la quota per la stipula di accordi, di cui all'art. 19;
- predispone gli uffici di rappresentanza di cui all’art. 10;
- delibera su cambio sede nell’ambito del Comune di Roma;
Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. I consiglieri rimasti in carica possono convocare l'assemblea perché provveda formalmente alla sostituzione dei mancanti in assenza di convocazione i Consiglieri cooptati terminano il loro mandato con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art.15 IL PRESIDENTE
E' eletto dal Consiglio Direttivo. La carica di Presidente può essere affidata anche ad una personalità esterna e non essere associato.
Il Presidente ha la rappresentanza della associazione anche di fronte a terzi e in giudizio. Presiede e cura l'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, decide sulle adesioni e sovrintende alla attività dell'associazione.
6
Dura in carica fino a revoca o dimissioni. Il Presidente uscente è di diritto, per i successivi cinque anni, membro del Consiglio Direttivo.
Viene prevista una figura di Presidente Onorario nel caso in cui si volesse dare un riconoscimento ad un membro dirigenziale dell’Associazione che si fosse messo in particolare evidenza per il proprio operato; la carica onorifica viene proposta ed approvata dal Consiglio Direttivo.
Tale incarico ha esclusivamente un valore onorifico e non include alcun potere decisionale, mentre può essere riconosciuto un gettone di presenza a cadenza mensile al momento della nomina da parte del Consiglio Direttivo.
Art.16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'associazione. Rimane in carica tre anni. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Art.17 COLLEGIO DEI GARANTI
E’ composto da tre membri, scelti tra coloro, anche esterni, che non ricoprono alcuna altra carica nella associazione.
Durano in carica tre anni. E' organo di garanzia con funzioni arbitrali, su tutte le controversie, con e tra gli associati, in ordine alla corretta applicazione delle norme statutarie.
Giudica secondo equità sentite le parti, con decisione da depositarsi entro 30 giorni, salvo proroga concessa dalle parti.
Quando le parti concordano per il ricorso al Collegio dei garanti la decisione degli stessi è vincolante ad ogni effetto di legge.
Art.18 DIRETTORE
E' nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Coadiuva il Presidente nella attività associativa e condivide la responsabilità per l'attuazione delle decisioni degli organi.
Partecipa alle riunioni della assemblea e del Consiglio Direttivo con voto consultivo, svolgendovi se richiesto dal Presidente la attività di segretario.
Partecipa alle riunioni degli esecutivi, quando nominati.
Spetta al Direttore constatare in assemblea la regolarità delle deleghe e il diritto a partecipare all’adunanza, relazionandone al Presidente.
E' responsabile del funzionamento della struttura associativa. Propone al C.D. le assunzioni necessarie, stipulandone il rapporto di lavoro.
Propone eventuali misure disciplinari di rescissione del rapporto di lavoro, nei confronti del personale dipendente.
Ha l’autonomia di spesa fissata con deliberazione del C.D.
Il Direttore, a seguito di approvazione del Presidente, nell’ambito delle sue competenze di spesa può dar vita a commissioni di studio o di lavoro.
Il Direttore in qualsiasi momento può essere revocato dal C.D. su indicazione del Presidente, motivandone per iscritto le ragioni.
Art.19 AUTONOMIA FINANZIARIA
L'associazione ha una propria autonomia finanziaria, giuridica, economica e patrimoniale.
Una quota non superiore al 10% delle entrate da quote versate da parte degli associati, potrà realizzare l'adesione e utilizzazione dei relativi servizi, al sistema Confederale associativo prescelto.
Art.20 BILANCI
I bilancio consuntivo è redatto secondo il criterio di competenza. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art.21 REVOCA DELL'ADESIONE AL SISTEMA CONFEDERALE
La eventuale revoca dell'adesione al sistema Confederale deve essere deliberato dalla maggioranza del C.D.
Art.22 SCIOGLIMENTO
L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea adottata con voto favorevole di almeno il 51% dei voti degli associati aventi diritto.
L'assemblea delibera sulla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso.
Art.23 RINVIO LEGISLATIVO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.
Art.24 LOGO DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione ha un proprio logo indicante, in forma stilizzata, un disegno che rappresenti il sistema trasporti. Al proprio logo può essere eventualmente accompagnata la dicitura della Confederazione a cui si sia effettuata adesione.
Tale logo potrà dar vita a sottologhi indicanti i vari settori rappresentati dall’associazione.
Scarica lo Statuto dell'associazione A.N.I.Tra.V.